Vigilanza Umbra Mondialpol ottiene l’accesso integrale alle offerte tecniche RAI
Pubblicato il: 12/8/2025
L’avvocato Matteo Frenguelli ha assistito Vigilanza Umbra Mondialpol s.p.a.; l’avvocato Anna Romano ha rappresentato Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a.; l’avvocato Gianluigi Pellegrino ha rappresentato Urbe Vigilanza s.p.a..
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9513/2025 su ricorso n. 4658/2025, ha deciso sul contenzioso che ha visto contrapposte Urbe Vigilanza s.p.a., Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a. e Vigilanza Umbra Mondialpol s.p.a., con riferimento all’accesso agli atti relativi a una procedura di gara pubblica indetta dalla RAI.
All’origine del procedimento vi è stata l’impugnazione, da parte di Urbe Vigilanza, di un’ordinanza del TAR Lazio (n. 9198/2025) che aveva riconosciuto a Vigilanza Umbra Mondialpol il diritto di visionare integralmente le offerte tecniche presentate dai concorrenti.
La vicenda trae origine dall’affidamento, da parte di RAI, di un appalto relativo a servizi di vigilanza armata e controllo accessi per i centri di produzione e le sedi regionali, suddiviso in diversi lotti. Urbe Vigilanza, in raggruppamento con un consorzio stabile, si aggiudicava il lotto 4, mentre Sicuritalia e Securpol Puglia ottenevano rispettivamente i lotti 5 e 6. Vigilanza Umbra Mondialpol, terza classificata per il lotto 4, presentava istanza di accesso agli atti per le offerte tecniche di tutti gli aggiudicatari, avanzando dubbi circa la legittimità delle aggiudicazioni per la possibile violazione del vincolo di aggiudicazione che avrebbe dovuto impedire a un unico centro decisionale di ottenere più lotti. Dopo aver ricevuto dalle stazioni appaltanti la documentazione richiesta, ma con alcune parti oscurate, Vigilanza Umbra Mondialpol promuoveva un ulteriore ricorso volto a ottenere l’ostensione integrale delle offerte.
Il TAR accoglieva la domanda, trovando fondata la doglianza sulla necessità di avere piena visibilità degli atti per la difesa nel parallelo giudizio principale. Urbe Vigilanza proponeva quindi appello al Consiglio di Stato avverso tale decisione. Nel giudizio d’appello, l’appellante ha sostenuto che Vigilanza Umbra Mondialpol fosse priva di legittimazione poiché terza classificata e pertanto priva di un interesse immediato, argomentando anche che la domanda di accesso non fosse supportata da esigenze difensive concrete, vista la documentazione già ricevuta.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha confermato che, qualora l'accoglimento della domanda comportasse lo scorrimento della graduatoria e l’aggiudicazione in favore della parte ricorrente, sussiste piena legittimazione e interesse all’accesso. La questione giuridica centrale ha riguardato il bilanciamento tra trasparenza e tutela dei segreti tecnici o commerciali. Il Collegio ha evidenziato che il segreto tecnico-commerciale può giustificare limitazioni all’ostensione, ma solo davanti a una comprovata e motivata dichiarazione che dia conto della rilevanza e della segretezza effettiva delle informazioni, secondo quanto previsto dall’art. 98 del Codice della proprietà industriale e dall’art. 53 D. Lgs. 50/2016.
Nel caso di specie, Urbe Vigilanza, Sicuritalia e Securpol si sono limitate a dichiarazioni generiche, senza circostanziare l’esistenza di reali segreti suscettibili di tutela. Alla luce di tali premesse, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Urbe Vigilanza, confermando il diritto di Vigilanza Umbra Mondialpol all’accesso integrale alle offerte richieste.
La pronuncia comporta, dal punto di vista economico e giuridico, la necessità per la RAI e per le aggiudicatarie di fornire senza ulteriori oscuramenti tutta la documentazione tecnica richiesta, mentre sul piano processuale la decisione rafforza i diritti di trasparenza e difesa delle concorrenti nelle procedure di gara. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

