Adapta ottiene l'accesso agli atti contro ASL Viterbo
Pubblicato il: 12/8/2025
Gli avvocati Francesco Scacchi e Francesca Monti hanno rappresentato Adapta S.p.A., Servizi Italia S.p.A. e Steris S.p.A.; gli avvocati Alessandro Benedetti e Maria Clara Di Martino hanno assistito l'ASL di Viterbo; l'avvocato Saverio Sticchi Damiani ha rappresentato Steritalia S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato sull’appello proposto da Adapta S.p.A. (mandataria di un RTI con Servizi Italia S.p.A. e Steris S.p.A.) contro l’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo e la società Steritalia S.p.A. La decisione riguarda il ricorso n. 2747/2025 volto ad ottenere l’accesso agli atti relativi a una procedura di gara per l’affidamento del servizio di sterilizzazione con fornitura in service, indetta dall’ASL di Viterbo con delibera n. 492 del 23 giugno 2023.
La vicenda trae origine dalla partecipazione del RTI Adapta alla gara, conclusa inizialmente al secondo posto, superato dal RTI Servizi Ospedalieri e seguito da Steritalia S.p.A. In seguito all’esclusione del RTI Servizi Ospedalieri per omessa indicazione dei costi della manodopera, Steritalia veniva proclamata prima graduata e risultava aggiudicataria della gara. Adapta, seconda in graduatoria, presentava quindi istanza di accesso agli atti per ottenere la documentazione amministrativa, tecnica ed economica, nonché i giustificativi forniti da Steritalia su richiesta della stazione appaltante.
Il diniego parziale opposto dall’ASL il 5 settembre 2024, poi reiterato con ulteriore oscuramento della documentazione con nota del 19 novembre 2024, veniva impugnato da Adapta davanti al TAR Lazio. Il TAR, con sentenza n. 4947/2025, aveva respinto il ricorso, ritenendo fondate le ragioni di tutela del segreto commerciale invocate da Steritalia, a seguito di oscuramento di ampie porzioni dell’offerta tecnica e dei giustificativi. Adapta aveva quindi proposto appello contro tale sentenza.
Il Consiglio di Stato, nello scrutinio del gravame, ha rigettato l’eccezione di inammissibilità avanzata dall’ASL e ha rilevato che la decisione del TAR aveva assunto la forma di sentenza in luogo di ordinanza interlocutoria, non escludendo quindi la rivalutazione del caso. Nel merito, il Collegio ha ravvisato come la documentazione ostesa all’appellante fosse stata eccessivamente oscurata e risultasse, di fatto, inutilizzabile ai fini della difesa e della verifica di congruità dell’offerta di Steritalia. Il Consiglio di Stato ha sottolineato la necessità di bilanciare la tutela del segreto commerciale con il diritto di difesa dell’operatore economico secondo classificato, ritenendo non sufficientemente motivato e documentato il carattere segreto delle informazioni oscurate, anche in relazione alla scadenza dei brevetti addotti da Steritalia.
Decisivi per la pronuncia sono risultati: la valutazione sull’invocazione generica del segreto commerciale e sulla mancata prova della segretezza, l’inefficacia della semplice indicazione di know how senza specifiche dimostrazioni, nonché la considerazione che la normativa in materia di accesso (sia il d.lgs. 50/2016, sia la riforma del 2023) privilegia il diritto di accesso a fini difensivi.
Con sentenza definitiva, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Adapta, ordinando all’ASL di Viterbo di consentire l’accesso integrale alla documentazione richiesta. Le spese del doppio grado di giudizio sono state dichiarate interamente compensate, alla luce delle peculiarità della controversia. Giuridicamente, la pronuncia rafforza la posizione degli operatori economici in tema di accesso agli atti a fini di difesa nelle procedure ad evidenza pubblica. Economicamente, la decisione consentirà ad Adapta un controllo pieno sulle offerte concorrenti e sulla regolarità della gara.

