Il Comune di Castello del Matese si afferma sul ripristino urbanistico delle opere Inwit
Pubblicato il: 12/8/2025
L'avvocato Edoardo Giardino ha assistito Infrastrutture Wireless Italiane spa (Inwit). l'avvocato Francesco Fidanza ha rappresentato il Comune di Castello del Matese.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9520/2025 (R.G. n. 5915/2024), ha affrontato una controversia tra la società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (Inwit) e il Comune di Castello del Matese, coadiuvato dalla Soprintendenza e dall’amministrazione statale. La vicenda trae origine dalla richiesta di Inwit, presentata il 14 marzo 2023, di autorizzazione unica alla realizzazione di un’infrastruttura per telecomunicazioni nel territorio comunale, istanza trasmessa anche alla Regione Campania e alla Soprintendenza competente.
Dopo la presentazione della richiesta e la relativa richiesta di convocazione della conferenza di servizi, Inwit aveva ritenuto formato il silenzio assenso decorso il termine di legge, certificando tale esito e comunicando l’inizio dei lavori il 28 luglio 2023. Tuttavia, il Comune, il 28 agosto 2023, ha adottato ordinanza di demolizione delle opere realizzate, contestando l’assenza dei necessari titoli autorizzatori. Inwit ha impugnato l’ordinanza e gli atti connessi dinnanzi al TAR Campania, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 3233/2024. Da qui, la Società ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Il giudizio di primo grado aveva rigettato la domanda di Inwit, ritenendo corretta l’azione repressiva del Comune a fronte della ritenuta carenza di titolo abilitativo e della mancata formazione di un provvedimento di autorizzazione per silenzio assenso.
Il Consiglio di Stato ha riaffermato il principio secondo cui, in presenza di vincoli paesaggistici e in mancanza di convocazione della conferenza di servizi obbligatoria, il silenzio assenso non può ritenersi perfezionato. L’area sede delle opere ricadeva in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, parco regionale e vincolo sismico; la competenza valutativa delle amministrazioni preposte (tra cui la Soprintendenza) è considerata passaggio imprescindibile, non surrogabile tramite pareri inviati singolarmente, ma solo nell’ambito della conferenza. La natura del silenzio assenso è infatti alternativa al provvedimento espresso, ma presuppone comunque lo svolgimento di un effettivo procedimento istruttorio, che nella specie non si era sviluppato.
Nell’esaminare i motivi di appello, il Consiglio di Stato ha rilevato che la documentazione trasmessa all’inizio del procedimento non poteva surrogare la fase procedimentale e che la mancata convocazione della conferenza di servizi non consente la formazione del silenzio assenso rispetto a interessi paesaggistici. La tutela degli interessi "sensibili" richiede una valutazione comparativa istituzionalizzata, assente nel caso concreto.
Di conseguenza, il Consiglio ha respinto l’appello proposto da Inwit, affermando la legittimità dell’ordinanza di demolizione e confermando lo status di abusività delle opere realizzate, in assenza di titolo abilitativo. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità e della novità delle questioni giuridiche trattate.

