GSE ottiene conferma sulla rideterminazione degli incentivi fotovoltaici
Pubblicato il: 12/8/2025
L'avvocato Andrea Sticchi Damiani ha rappresentato E18e S.r.l. mentre gli avvocati Fortunato Francesco Mirigliani e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9541/2025 (RG 9720/2024), ha deciso sulla controversia tra E18e S.r.l. – subentrata alla originaria Sx11 Energy S.r.l. per fusione – e il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. La causa trae origine dal diniego, da parte del GSE, dei benefici previsti dalla L. 129/2010 in relazione a un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Ortezzano, potenza 13.240 kW, a seguito del mancato invio della comunicazione di fine lavori al Gestore di Rete entro il termine fissato del 31 dicembre 2010. Il GSE aveva quindi proceduto a riqualificare la tipologia di incentivo spettante, riconoscendo solo la tariffa del D.M. 6 agosto 2010, e non i maggiori benefici della L. 129/2010.
La vicenda ha origine dal procedimento di verifica avviato dal GSE nel 2018 e dal conseguente provvedimento del 2021 con cui veniva formalizzata la riqualificazione dell'incentivo, in ragione della presunta mancanza della comunicazione di fine lavori. E18e S.r.l., titolare dell’impianto per effetto di una serie di fusioni societarie, aveva dedotto davanti al TAR Lazio la non rilevanza sostanziale dell’adempimento formale, sostenendo altresì che la conclusione effettiva dei lavori nel termine previsto costituiva il solo requisito essenziale. Il TAR, tuttavia, con sentenza n. 18940/2024, aveva respinto il ricorso, richiamando l’onere della prova in capo al soggetto beneficiario dell’incentivo.
L’appello di E18e S.r.l. davanti al Consiglio di Stato era fondato su sei motivi, tra cui l’omessa pronuncia su alcune censure, un’erronea ripartizione dell’onere della prova, l’incompetenza del GSE su profili edilizi e l’errata qualificazione della comunicazione di fine lavori come requisito decisivo. In particolare, l’appellante lamentava che il TAR non avesse dato giusto rilievo alle mutazioni societarie che avevano reso più difficoltoso reperire la documentazione richiesta e che la mancata comunicazione non fosse di per sé elemento sufficiente a giustificare il mancato riconoscimento dei benefici di legge. Il GSE si è costituito in giudizio per sostenere la legittimità dei propri provvedimenti.
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, ribadendo il principio dell’autoresponsabilità in materia di incentivi energetici, secondo cui grava sul richiedente l’onere di conservare e fornire prova completa dei presupposti per l’ammissione ai benefici, anche a distanza di anni e anche in caso di vicende societarie intervenute. Per i giudici, la comunicazione di fine lavori non costituisce un mero formalismo, ma garantisce il rispetto del termine temporale posto dal legislatore quale presupposto fondamentale per l’ammissione alle tariffe incentivanti più favorevoli. Il Collegio ha inoltre escluso che il GSE abbia trascinato la propria azione in potestà di autotutela o oltre i limiti delle sue competenze, sottolineando la funzione di controllo e verifica propria dell’ente. Allo stesso modo non sono stati accolti i motivi concernenti l’applicabilità retroattiva della normativa sopravvenuta e la presunta lesione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
La pronuncia conferma in via definitiva la legittimità del provvedimento di riqualificazione tecnica dell’impianto adottato dal GSE: E18e S.r.l. non potrà dunque beneficiare delle tariffe aggiuntive previste dalla L. 129/2010, ma solo di quelle, inferiori, disciplinate dal D.M. 6 agosto 2010. Le conseguenze economiche si traducono, per la società appellante, nella riduzione degli incentivi spettanti e nel recupero delle somme indebitamente percepite. Le spese del giudizio sono state compensate, tenuto conto del rilevante lasso temporale intercorso tra l'ammissione al beneficio e il controllo amministrativo, nonché delle complesse vicende societarie succedutesi negli anni.

