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Il Consiglio di Stato conferma la posizione del GSE sul fotovoltaico Megasol


Pubblicato il: 12/9/2025

L'avvocato Andrea Sticchi Damiani ha rappresentato Megasol S.r.l.; gli avvocati Stefano Fiorentini, Luciano Mariani e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici G.S.E. S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sull’appello presentato da Megasol S.r.l. contro Gestore dei Servizi Energetici G.S.E. S.p.A., relativo all’impianto fotovoltaico sito a Montalto di Castro.

Il procedimento, rubricato al n. 7943/2024 RG, riguarda il contestato provvedimento del 3 giugno 2019 e quello successivo del 20 gennaio 2021 con cui il GSE aveva disposto la decadenza dagli incentivi concessi ai sensi della L. 129/2010. La vicenda trae origine dalla richiesta di Megasol S.r.l., titolare di un impianto fotovoltaico da 13.240 kW, di annullamento dei provvedimenti del GSE che avevano dichiarato la decadenza dagli incentivi e individuato la data di entrata in esercizio al 3 maggio 2011, applicando la tariffa di 0,275 euro/kWh.

Il GSE aveva motivato la propria decisione rilevando l’assenza di prove documentali certe e complete riguardo alla conclusione dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2010, come stabilito dalla normativa, e la non corrispondenza tra la documentazione prodotta e lo stato di fatto rilevato in sede di sopralluogo. In primo grado, il TAR Lazio aveva parzialmente accolto il ricorso di Megasol, limitando però la possibilità di decurtazione degli incentivi solo alle violazioni di maggiore gravità.

Il Tribunale aveva respinto il ricorso principale, sostenendo che era onere della società dimostrare con elementi certi il completamento dell’impianto nei termini previsti, mentre nella documentazione fotografica e nei verbali di collaudo prodotti mancavano riferimenti temporali certi e valori riferiti alle componenti essenziali.

L’appello di Megasol si articolava su quattro motivi principali: la censura della valutazione istruttoria del GSE in relazione alla documentazione, la presunta lesione del contraddittorio per il diverso contenuto tra preavviso di rigetto e provvedimento definitivo, l’incompetenza del GSE sugli aspetti edilizi e urbanistici, e il mancato riconoscimento della natura di autotutela del provvedimento di decadenza.

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente questi motivi, ribadendo che l’onere della prova della sussistenza dei requisiti per gli incentivi grava sul richiedente e che la disciplina vigente impone la disponibilità di documentazione certa e completa per l’intero periodo di validità dell’incentivo. Elemento giuridico chiave della decisione è stata la conferma dell’onere probatorio a carico del beneficiario dell’incentivo e la validità del metodo decisionale adottato dal GSE, giudicato conforme alle procedure operative e ai principi giurisprudenziali in materia.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha escluso che vi siano state violazioni del contraddittorio procedimentale, affermando la piena legittimità dell’operato del GSE sia nella richiesta di integrazione documentale sia nella successiva declaratoria di decadenza. La sentenza del Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l’appello di Megasol S.r.l., confermando la decadenza dagli incentivi e avendo come conseguenza la conferma della tariffa riconosciuta dal GSE, senza la possibilità per la società di ottenere benefici ulteriori. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti alla luce della particolare circostanza del lungo tempo intercorso tra la richiesta di benefici e i controlli effettuati.