Luminosa Energia ottiene conferma della proroga per la centrale a gas di Benevento
Pubblicato il: 12/5/2025
Gli avvocati Antonio Cosimo Cuppone, Andrea Zuccaro e Rita Fabiana Carinci hanno assistito Rummo S.p.A. e European Pizza Group S.p.A. L’avvocato Bartolomeo Cozzoli ha rappresentato Luminosa Energia S.r.l.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, si è pronunciato sul ricorso n. 4693/2025, promosso da Rummo S.p.A. e European Pizza Group S.p.A. contro il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), la Regione Campania, la Provincia e il Comune di Benevento, il Consorzio ASI, l’Autorità di bacino e Luminosa Energia S.r.l., titolare dell’iniziativa contestata.
La controversia riguarda il decreto MASE n. 55/3/2025 PR del 3 febbraio 2025 che ha prorogato i termini per l’avvio dei lavori sulla centrale termoelettrica a ciclo combinato a gas naturale da realizzare presso l’area industriale di Ponte Valentino, Benevento.
La vicenda prende le mosse dalla volontà di Luminosa Energia S.r.l. di ultimare la costruzione di una centrale a gas, iniziativa soggetta a lungaggini dovute a vari procedimenti autorizzativi e giudiziari. Le società ricorrenti, titolari di stabilimenti alimentari adiacenti all’area destinata alla centrale, hanno impugnato la proroga dei termini concessa con il decreto ministeriale, ritenendola illegittima sia per vizio di eccesso di potere che per violazione di specifiche disposizioni normative in tema di proroghe, termine delle espropriazioni e disponibilità delle aree interessate. In particolare, hanno sostenuto che il titolo autorizzativo non potesse essere prorogato oltre i limiti normativamente previsti, specie in assenza della disponibilità delle aree e in presenza di un contenzioso non concluso in materia di VIA.
Il contenzioso si inserisce in una sequenza articolata di giudizi precedenti, tra cui un ricorso straordinario pendente sulla verifica di impatto ambientale (VIA) delle varianti progettuali della centrale e ulteriori azioni giudiziarie volte a contestare la validità dei provvedimenti autorizzativi e di proroga precedenti. Il decreto impugnato subordinava infatti l’efficacia della proroga all’esito di tale ricorso straordinario, lasciando impregiudicati gli effetti in caso di accoglimento o rigetto del ricorso stesso.
La decisione del TAR Lazio si fonda sul richiamo all’art. 1-quater del d.l. 239/2003 e alla relativa interpretazione giurisprudenziale, che riconosce il legame fra certezza giuridica degli investimenti nel settore energetico e definizione dei contenziosi pendenti sulle autorizzazioni.
Il collegio ha evidenziato che il termine per l’avvio lavori viene “sterilizzato” dal contenzioso giurisdizionale fino alla conclusione dello stesso e che, una volta definito, decorrono i termini previsti per la realizzazione e per le espropriazioni. Sono risultate infondate anche le censure sulla procedura espropriativa e sulla mancanza di immediata disponibilità delle aree, atteso che la normativa consente che le aree possano essere legalmente acquisite tramite esproprio, in virtù della dichiarazione di pubblica utilità legata all’autorizzazione unica.
A conclusione, il TAR Lazio ha rigettato integralmente il ricorso presentato da Rummo S.p.A. e European Pizza Group S.p.A., confermando la validità della proroga concessa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica alla Luminosa Energia S.r.l. per la centrale a gas di Benevento.
Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero e di Luminosa Energia S.r.l., in misura di 5.000 euro ciascuna oltre accessori di legge. La decisione produce quindi effetti sia sul piano giuridico, consolidando la legittimità degli atti autorizzativi e delle proroghe, sia sul piano economico, con un impatto diretto sulle spese di lite e la prosecuzione dei lavori del progetto energetico.

