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Hera ottiene conferma sulla verifica della congruità nell’appalto servizi postali


Pubblicato il: 12/15/2025

Gli avvocati Alessandro Lolli hanno assistito Hera S.p.A.; gli avvocati Alessandro Bonanni e Daniele Bracci hanno rappresentato Fulmine Group S.p.A.; gli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Flavia Speranza hanno assistito Poste Italiane S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 9566/2025 (RG n. 4908/2025), ha definito la controversia tra Poste Italiane S.p.A., Hera S.p.A. e Fulmine Group S.p.A. relativa all’aggiudicazione di una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di smistamento, recapito e distribuzione documenti per il Gruppo Hera (CIG B2360065FC).

Il contenzioso trae origine dal bando indetto da Hera in data 26 aprile 2024 e dall’esito della gara, che ha visto la vittoria della Fulmine Group con un’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quella di Poste Italiane. La vicenda prende corpo dal rilievo sollevato da Poste Italiane sull’importo indicato da Fulmine Group come costo della manodopera per il Lotto 2, pari a € 5.589.323,95, inferiore sia alla base d’asta che all’importo indicato dalla stazione appaltante (€ 6.291.000). Poste Italiane ha contestato che tale ribasso non fosse giustificato da una più efficiente organizzazione aziendale, ma scaturisse dall’applicazione di tabelle retributive non aggiornate e anteriori al rinnovo del CCNL avvenuto nel novembre 2023.

Poste Italiane ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Emilia-Romagna chiedendo, in via principale, l’esclusione di Fulmine Group e, in subordine, la rinnovazione della verifica di congruità dell’offerta.

Il TAR, con sentenza n. 209/2025, ha respinto la domanda di esclusione ma accolto quella subordinata, annullando l’aggiudicazione e ordinando una nuova verifica sulla congruità, in particolare sui costi della manodopera aggiornati al CCNL di riferimento. Poste Italiane ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, sostenendo che la sola mancanza di aggiornamento delle tabelle e l’assenza di una dimostrazione specifica sull’efficienza organizzativa avrebbero dovuto comportare l’immediata esclusione di Fulmine Group, senza necessità di verifica della congruità.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le doglianze di Poste Italiane, chiarendo che l’esclusione automatica dell’offerta si impone solo qualora il costo della manodopera sia inferiore ai minimi salariali inderogabili previsti dalle tabelle ministeriali relative al CCNL effettivamente applicato. Nel caso di specie, Fulmine Group aveva indicato come CCNL di riferimento il K711, coerente con la lex specialis, e il mero disallineamento con il costo medio previsto dalle tabelle ministeriali – che hanno valore solo indicativo – non consente automaticamente l’esclusione dalla procedura. Gli eventuali scostamenti legittimi possono essere coperti anche attraverso altre voci economiche aziendali, e la dimostrazione di una particolare organizzazione imprenditoriale trova il suo luogo di verifica proprio nella procedura di congruità.

Con la sentenza, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Poste Italiane, confermando la necessità della rinnovazione della verifica di congruità sull’offerta di Fulmine Group come disposto dal TAR. Poste Italiane è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti, liquidate in complessivi 3.000 euro pro parte. La pronuncia conferma il principio secondo cui solo la violazione dei minimi salariali inderogabili impone l’esclusione, mentre la verifica della congruità rimane centrale nell’accertamento della regolarità dell’offerta nei servizi pubblici.