Alsco Italia ottiene l’accesso agli atti di gara oscurati da AMA
Pubblicato il: 12/15/2025
Gli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza hanno assistito Alsco Italia S.r.l.; l'avvocato Stefano Scicolone ha rappresentato Ama S.p.A.; l'avvocato Saverio Sticchi Damiani ha rappresentato Adapta - Processi Industriali per l’Igiene e la Sterilizzazione Spa.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sul ricorso n. 8304 del 2025 promosso da Alsco Italia S.r.l. contro Ama S.p.A. e contro il raggruppamento temporaneo di imprese Adapta/Grassi e la società Sogesi. Il ricorso riguardava la richiesta di accesso agli atti di gara relativi all’aggiudicazione del Lotto 1 della procedura per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, fornitura e logistica di vestiario e DPI per il personale di Ama e dei cimiteri capitolini per un periodo di 48 mesi. La sentenza cui si chiedeva riforma è la n. 18546/2025 del TAR Lazio (Sezione Seconda).
Oggetto del contendere è stata l’impossibilità per Alsco Italia, seconda classificata, di accedere integralmente all’offerta tecnica, alla documentazione amministrativa, al DGUE e all’offerta economica dei primi tre operatori, nonché agli atti della verifica dell’anomalia dell’offerta e alle certificazioni di qualità, a causa dell’accoglimento da parte di Ama delle richieste di oscuramento avanzate dai concorrenti aggiudicatari. Alsco Italia ha sostenuto che tale mancata ostensione avesse impedito il pieno esercizio del diritto di difesa e la comprensione delle ragioni di attribuzione dei punteggi di gara, criticando l’assenza di una motivazione effettiva da parte dei soggetti interessati all’oscuramento e della stazione appaltante.
In primo grado, il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso limitatamente all’aggiudicazione, in quanto ostesa tramite deposito in giudizio, e aveva rigettato per il resto ritenendo che Ama avesse correttamente bilanciato esigenze di riservatezza e trasparenza, e che Alsco non avesse dimostrato un effettivo e non meramente esplorativo interesse all’accesso. Il TAR aveva inoltre riconosciuto la legittimità dell’oscuramento per la sussistenza di un segreto tecnico o commerciale, dichiarato in modo puntuale dalle controparti e valutato dalla stazione appaltante.
Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado, ha invece rilevato che il termine per impugnare efficacemente gli atti di gara decorre solo dal momento in cui l’operatore ha piena conoscenza dei documenti e ha richiamato il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Sul piano sostanziale, ha riconosciuto che Alsco aveva assolto l’onere di dimostrare l’indispensabilità dell’accesso, specie in presenza di una differenza minima di punteggio e con significative parti della documentazione oscurate, indispensabili alla verifica della correttezza dell’attribuzione dei punteggi.
Elemento giuridico decisivo è stato il principio per cui la tutela della riservatezza e del segreto tecnico può essere invocata solo in presenza di concreti profili di segretezza oggettiva, con specifica motivazione, e deve essere il risultato di un equilibrato bilanciamento rispetto alle esigenze difensive dei concorrenti. Secondo il Consiglio di Stato, né Ama né i concorrenti hanno fornito un’adeguata motivazione sull’esistenza di informazioni protette da reale interesse alla segretezza.
Con la pronuncia del 4 dicembre 2025, il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello di Alsco, annullando in parte la determinazione amministrativa impugnata. L’amministrazione dovrà ostendere integralmente la documentazione amministrativa, le certificazioni di qualità e i DGUE, riservandosi un’ulteriore valutazione motivata solo sulle parti dell’offerta tecnica coperte da effettive esigenze di riservatezza. Le spese del doppio grado sono state compensate tra le parti. La sentenza avrà impatto, oltre che sulle posizioni delle parti in giudizio, anche sulle modalità operative della stazione appaltante negli accessi agli atti di gara futura, rafforzando il diritto di accesso degli operatori economici secondi e terzi classificati rispetto alle ragioni difensive nel contesto delle procedure pubbliche.

