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Saint-Gobain difende l'aggiudicazione: il Consiglio di Stato conferma l'esclusione di Jindal


Pubblicato il: 12/15/2025

Gli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Giuseppe Carlomagno hanno assistito Jindal Saw Italia s.p.a.; l'avvocato Andrea Grazzini ha rappresentato Publiacqua s.p.a.; l'avvocato Maria Carla Minieri ha affiancato Saint-Gobain Pam Italia s.r.l.

Con la sentenza n. 9575/2025 pubblicata il 4 dicembre 2025 (RG 4332/2025), il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sulla controversia tra Jindal Saw Italia s.p.a., Publiacqua s.p.a. e Saint-Gobain Pam Italia s.r.l. Oggetto della disputa era la procedura negoziata (CIG B41DCD1E04 – Gara n. 313) bandita da Publiacqua per la fornitura di tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale per il sistema di adduzione della rete idrica metropolitana connessa ai lavori della linea tramviaria 3.2.1 Firenze-Bagno a Ripoli.

La vicenda ha avuto origine con la partecipazione di Jindal alla gara, da cui è stata esclusa per avere la propria offerta una percentuale superiore al 50% di prodotti provenienti da Paesi extra-UE, sulla base di quanto previsto dall’art. 170 del d.lgs. 36/2023 e recepito dalla lex specialis. Jindal ha impugnato l’esclusione, sostenendo che la facoltà di respingimento avrebbe richiesto una motivazione specifica e l’effettiva analisi delle offerte, nonché la verifica della rispondenza alle specifiche tecniche, e che l’esclusione automatica risultava illegittima. A seguito dell’esclusione, la gara è stata aggiudicata a Saint-Gobain Pam Italia s.r.l.; Jindal ha esteso l’impugnazione anche a tale aggiudicazione, eccependo sia la presunta carenza delle certificazioni ISO richieste per alcuni stabilimenti Saint-Gobain, sia la violazione dei principi di concorrenza, lamentando il rischio di una situazione di monopolio.

Il giudizio di primo grado dinanzi al TAR Toscana si era concluso con la sentenza n. 909/2025, che ha respinto il ricorso principale di Jindal, riconoscendo la legittimità dell’esclusione automatica prevista dalla norma e dichiarando inammissibili i motivi aggiunti. Il ricorso incidentale di Saint-Gobain è stato dichiarato improcedibile. Nell’appello al Consiglio di Stato, Jindal ha ribadito le proprie argomentazioni, chiedendo anche la rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

Nella decisione, il Consiglio di Stato evidenzia che l’art. 170 d.lgs. 36/2023 attribuisce ampio potere discrezionale alla stazione appaltante di respingere offerte in cui prodotti originari di Paesi terzi superino la soglia del 50%, senza necessità di ulteriore motivazione rispetto all’accertamento di tale dato quantitativo, mentre è richiesto un onere motivazionale aggravato solo in caso di ammissione. L’esclusione automatica trova fondamento nelle esigenze di parità e tutela del mercato interno, in linea con l’art. 85 della Direttiva 2014/25/UE. La sentenza sottolinea che la norma mira a tutelare la produzione comunitaria e, più in generale, gli interessi strategici, tra cui l’occupazione e la concorrenza leale. Rigetta inoltre la questione relativa al rischio di monopolio, evidenziando la presenza di altri operatori in grado di partecipare e la congruenza delle certificazioni prodotte da Saint-Gobain con quanto richiesto dalla lex specialis.

La pronuncia conferma dunque l’esclusione di Jindal Saw Italia s.p.a. e l’aggiudicazione a Saint-Gobain Pam Italia s.r.l., ritenendo il ricorso principale infondato e dichiarando assorbito ogni altro profilo. Viene respinta altresì la domanda risarcitoria di Jindal, stante la correttezza dell’operato della stazione appaltante, e le spese del giudizio vengono compensate per la complessità delle questioni trattate. La sentenza segna un importante chiarimento circa la portata dell’art. 170 nella disciplina degli appalti pubblici, sancendo la liceità di un approccio escludente basato su criteri quantitativi dell’origine extra UE delle forniture.