Il Comune di Termoli ottiene la conferma del Consiglio di Stato sul contenzioso con Acea Molise
Pubblicato il: 12/15/2025
Gli avvocati Marco Di Lullo e Lucio Nicastro hanno rappresentato Acea Molise S.r.l. L'avvocato Lorenzo Derobertis ha assistito il Comune di Termoli.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha definito con la sentenza n. 9576/2025 (ricorso n. 3653/2024) il lungo contenzioso tra Acea Molise S.r.l., concessionaria del servizio di gestione delle condotte fognarie e degli impianti di depurazione del Comune di Termoli, e il Comune stesso.
La vicenda riguardava la richiesta da parte della società concessionaria del pagamento di 1.972.765,09 euro per maggiori costi sostenuti negli anni 2012-2015, pretesa fondata sull’interpretazione di una clausola di riequilibrio finanziario contenuta nella convenzione con l’ente comunale. La vicenda trae origine dalla domanda ingiuntiva proposta dalla società concessionaria (già Crea Gestioni S.r.l., poi Acea Molise S.r.l.), inizialmente indirizzata al giudice ordinario e fondata sui maggiori costi sostenuti rispetto ai ricavi del servizio affidatole.
Il Tribunale di Larino con sentenza n. 238/2019, revocava il decreto ingiuntivo per difetto di giurisdizione, affermando che la valutazione del riequilibrio competesse al giudice amministrativo.
Successivamente, Acea adiva il TAR Molise chiedendo, nuovamente con ricorso monitorio, la condanna del Comune di Termoli al pagamento della stessa somma. Il TAR accolse inizialmente le ragioni della società con decreto ingiuntivo, ma il Comune propose opposizione contestando la sussistenza stessa del credito invocato dalla concessionaria, sia per la genericità e la carenza di adeguata documentazione, sia sotto il profilo della corretta interpretazione delle clausole convenzionali.
Il Tribunale Amministrativo Regionale accolse l’opposizione del Comune con sentenza n. 29/2024, ritenendo che la convenzione sottoponesse ogni diritto della concessionaria ad un vaglio discrezionale del Comune sull’inerenza, ammissibilità, congruità e modalità di copertura dei costi. Acea impugnava tale decisione davanti al Consiglio di Stato, sostenendo di vantare un vero diritto soggettivo ad ottenere il riequilibrio finanziario e contestando che la discrezionalità dell’amministrazione potesse bloccare l’insorgenza del credito.
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, richiamando anche il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Larino del 2019, secondo cui la determinazione del riequilibrio è rimessa a valutazioni dell’ente concedente, sia sull’an che sul quantum e sulle modalità, con funzione tipicamente amministrativa e non paritetica. Ha precisato che, non avendo Acea fornito la documentazione puntuale e completa necessaria per consentire al Comune la verifica dei costi, l’ente non aveva potuto approvare i rendiconti, condizione imprescindibile per far sorgere qualsiasi obbligo di riequilibrio, che ex convenzione presuppone il controllo pubblico sulla congruità della spesa.
Secondo il Consiglio di Stato, non spettava quindi al giudice pronunciarsi direttamente sull’an e il quantum del credito senza la previa istruttoria e valutazione tecnica da parte dell’amministrazione. Dal punto di vista giuridico, il Collegio ha sottolineato che la disposizione convenzionale (art. 27) non poteva essere letta come attribuzione automatica di un credito in favore della società concessionaria in caso di saldo negativo, bensì come attribuzione al Comune di un potere-dovere di verifica, approvazione e differimento delle eventuali perdite al successivo aumento tariffario o, eventualmente, compensazione diretta ma sempre discrezionale. Ha inoltre affermato che la competenza a modificare le tariffe nel corso degli anni era poi transitata ad ARERA, senza ciò comportare tacitazione del ruolo dell’ente concedente nell’istruttoria e nella valutazione annuale dei costi.
Con la sentenza pubblicata il 4 dicembre 2025, il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello di Acea, confermando il rigetto delle sue pretese e la necessità che qualsiasi istanza di riequilibrio sia fondata sulla trasparenza dei rendiconti e sulla verificazione dei costi da parte dell’amministrazione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per la complessità della vicenda.

