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Consiglio di Stato conferma la posizione della Presidenza del Consiglio su Piazza Risorgimento


Pubblicato il: 12/15/2025

Gli avvocati Raffaele Izzo, Alessandro Vinci Orlando e Linda Cilia hanno assistito C.A.M. s.p.a. L’avvocato Luigi D’Ottavi ha rappresentato Roma Capitale.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato il 5 dicembre 2025 sul contenzioso iscritto al n. 9298/2024 R.G., promosso da C.A.M. s.p.a. contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, Giubileo 2025 s.p.a., Municipio I Roma Centro, Celletti Costruzioni Generali s.r.l. e Roma Capitale. Il ricorso verteva sulla contestazione della sentenza del TAR Lazio n. 16036/2024 e sugli atti relativi alla modifica del programma degli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo 2025, in particolare riguardo la riqualificazione della Piazza del Risorgimento a Roma e la mancata realizzazione di un parcheggio interrato precedentemente previsto.

La controversia ha origine da un lungo iter amministrativo iniziato nel 2023, quando la CAM, sulla base di un incarico commissariale collegato a una convenzione del 2011, era stata coinvolta nella progettazione di un parcheggio interrato in piazza del Risorgimento. Dopo numerose proposte progettuali della società, il d.P.C.M. 8 marzo 2024 ha modificato in modo sostanziale l’intervento, limitandolo alla sola riqualificazione superficiale della piazza, con esclusione del parcheggio, determinando così il ricorso di CAM avverso tali decisioni.

In primo grado, il TAR Lazio aveva giudicato in parte infondato e in parte improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti di CAM, considerando ragionevoli le scelte delle amministrazioni per la rimodulazione degli interventi, dettate dall’indifferibilità dei tempi di realizzazione in vista dell’Anno Santo. Veniva altresì sancito che le procedure negoziate impugnate risultavano revocate in autotutela, rendendo improcedibili le relative censure.

In appello, CAM ha sostanzialmente riproposto le censure originarie, sostenendo la illegittimità della modifica progettuale senza adeguato contraddittorio e la revoca implicita dell’affidamento, con asserita violazione delle garanzie partecipative e del principio del buon andamento amministrativo. Il Consiglio di Stato ha tuttavia escluso l’esistenza di vizi motivazionali ed istruttori, ritenendo prevalente l’interesse pubblico alla tempestiva fruizione della piazza nell’imminenza del Giubileo e riconoscendo la legittimità delle scelte programmatorie generali adottate.

L’elemento giuridico centrale che ha determinato il rigetto dell’appello è stata la natura ampiamente discrezionale e programmatoria del d.P.C.M. 8 marzo 2024, escluso dalla disciplina sulla partecipazione ai procedimenti, non trattandosi di una vera e propria revoca individuale, e la legittimazione circoscritta del privato a contestare le scelte di merito tecnico-amministrativo.

Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello di CAM, confermando la sentenza di primo grado e la prevalenza dell’interesse pubblico nell’attuazione degli interventi di riqualificazione. Conseguentemente, non essendo accolta la domanda principale, la società non avrà alcun ristoro per il mancato affidamento dei lavori sul parcheggio. Al contempo, è stata accolta l’istanza della società relativa al contributo unificato, da assoggettare al rito ordinario, e le spese sono state compensate tra le parti, in considerazione della complessità della vicenda.