Vittoria in Consiglio di Stato per STS Studi Tecnologie e Sistemi sul disciplinare di gara
Pubblicato il: 12/16/2025
Gli Avvocati Michele Mammone, Gennaro Terracciano e Mario Zotta hanno assistito STS Studi Tecnologie e Sistemi S.r.l., Mosys Consulting S.r.l. e Lattanzio Kibs S.p.A. Benefit Corporation. Gli Avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Federica Berrino hanno rappresentato Creasys S.r.l. e Information Services Group Italia S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato il 5 dicembre 2025 sulla complessa vicenda relativa all'affidamento del supporto al monitoraggio e alla conduzione dei grandi contratti informatici per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (R.G. n. 5544/2025 e 5759/2025).
Il contenzioso è nato in relazione alla procedura CIG B1322C26D9 e ha visto coinvolti, tra gli altri, i raggruppamenti Creasys S.r.l.–ISG Italia S.p.A. e STS Studi Tecnologie e Sistemi S.r.l.–Mosys Consulting S.r.l.–Lattanzio Kibs S.p.A. Benefit Corporation.
Il Ministero aveva aggiudicato la gara al raggruppamento Creasys–ISG, con STS seconda classificata. Quest’ultima aveva impugnato l’aggiudicazione, contestando la mancata esclusione dell’aggiudicataria per difformità nell’offerta tecnica e per la presunta mancanza dei requisiti richiesti al responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC), soffermandosi sulla carenza dei 10 anni di esperienza specifica e sulla mancata separazione delle figure professionali nei gruppi di lavoro. Contestazioni erano state rivolte anche all’operato della commissione giudicatrice. Da parte sua, Creasys–ISG aveva contestato la partecipazione della seconda classificata, rilevando l'insufficienza dei requisiti tecnici dichiarati da Mosys.
In primo grado, il TAR Lazio aveva accolto sia il ricorso principale che quello incidentale: la sentenza aveva annullato la graduatoria, l’ammissione alla gara dei due raggruppamenti in questione e l'aggiudicazione, rilevando la mancanza del requisito di esperienza per il RUAC designato da Creasys e il deficit di fatturato specifico richiesto a Mosys.
Tutte le parti soccombenti hanno impugnato la pronuncia davanti al Consiglio di Stato, criticando sia il rigore interpretativo dato dal TAR ai requisiti di esperienza del RUAC sia l’estensione alle gare di servizi della regola di corrispondenza tra quota di esecuzione e requisiti propri di ciascuna impresa nei raggruppamenti temporanei. In particolare, il dibattito si è focalizzato sull’articolo 68 del d.lgs. 36/2023 e la prevalenza, o meno, della lex specialis sulle eventuali regole di eterointegrazione del codice appalti.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta l’interpretazione restrittiva e letterale sul requisito di esperienza decennale per il responsabile unico dei contratti, chiarendo che il ruolo deve essere apicale sull'intero progetto di monitoraggio. Fondamentale è stato, invece, il rilievo che la regola della corrispondenza dei requisiti tra singole imprese e quota di esecuzione nei raggruppamenti temporanei — in tema di servizi e forniture — non costituisce più una regola inderogabile e che la lex specialis può legittimamente prevedere il possesso dei requisiti solo in capo al raggruppamento nella sua interezza, conformemente anche ai principi della normativa europea.
In accoglimento dei motivi formulati da STS, il Consiglio di Stato ha riformato parzialmente la sentenza del TAR Lazio, escludendo la necessità di dimostrare pro quota il possesso del requisito di capacità tecnica da parte delle singole mandanti nel raggruppamento. Il ricorso incidentale di Creasys–ISG è stato rigettato. Il contratto oggetto della gara non risulta comunque stipulato. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della complessità e novità della questione.

