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Alse Medica conferma l’aggiudicazione sulla fornitura di caschi per ventilazione


Pubblicato il: 12/16/2025

Gli avvocati Mario Zoppellari e Gabriele Grande hanno rappresentato HMC Premedical S.p.A.; l'avvocato Francesco Antonio Caputo ha assistito la Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata. Gli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente hanno rappresentato Alse Medica S.r.l.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9626/2025 (ricorso n. 3091/2025), ha esaminato il contenzioso originato dalla decisione della Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata di revocare l’aggiudicazione a favore di HMC Premedical S.p.A. della gara per la fornitura triennale di dispositivi medici per Anestesia e Rianimazione (lotto n. 48, CIG 9889845E43, per 3.000 caschi monopaziente per NIV), assegnando la fornitura a Alse Medica S.r.l. Il provvedimento di autotutela era stato motivato dalla presunta carenza del prodotto offerto da HMC rispetto al requisito del sistema di fissaggio “ad anello richiudibile”, come richiesto dal capitolato.

La ricorrente HMC Premedical aveva impugnato davanti al TAR e poi al Consiglio di Stato argomentando che la specifica dell’anello richiudibile fosse soltanto descrittiva e non funzionale, sostenendo che il proprio casco – dotato di un anello non richiudibile, ma di una cuffia gonfiabile integrata – garantisse comfort e praticità pari o superiori alla soluzione indicata dalla lex specialis. HMC aveva eccepito la mancanza di reale funzione clinica di tale requisito, ribadendo che la Commissione di gara aveva comunque assegnato al loro prodotto il massimo punteggio tecnico.

Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso di HMC, rilevando la chiarezza e vincolatività della richiesta tecnica inserita negli atti di gara e la mancanza, nell’offerta di HMC, di una specifica dichiarazione di equivalenza rispetto al sistema di fissaggio ad anello richiudibile. Il giudice di primo grado aveva sottolineato come il requisito concorresse all’efficacia della terapia e che l’amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, aveva legittimamente reputato essenziale tale specifica.

In sede di appello, il Consiglio di Stato ha approfondito la natura vincolante del requisito dell’anello richiudibile, ritenendo non persuasive le contestazioni di HMC sulla presunta irrilevanza funzionale del sistema di fissaggio richiesto.

I giudici hanno evidenziato che la lex specialis aveva previsto caratteristiche tecniche minime, esplicitamente escludenti in caso di mancato rispetto, e che un eventuale giudizio sull’irragionevolezza di tali specifiche andava articolato con un tempestivo ricorso contro le clausole stesse e non solo contro il provvedimento di esclusione. Inoltre, la dichiarazione di equivalenza presentata da HMC è risultata generica e priva di quelle prove documentali puntuali richieste espressamente dal disciplinare e dall’art. 68 d.lgs. 50/2016. È stato anche chiarito che successive osservazioni di parte non possono colmare le carenze originarie dell’offerta tecnica per evitare alterazioni della par condicio fra i concorrenti. La valutazione comparativa proposta da HMC su aspetti come comfort e praticità non è risultata idonea a superare la chiara prescrittività della lex specialis sul punto specifico del fissaggio richiudibile.

Il Consiglio di Stato ha quindi definitivamente respinto l’appello di HMC Premedical, confermando la legittimità dell’esclusione dalla gara e della conseguente aggiudicazione in favore di Alse Medica S.r.l. Nessuna pronuncia risarcitoria in favore della ricorrente è stata accolta. Le spese di giudizio sono state compensate, tenuto conto della complessità della vicenda processuale.