Consiglio di Stato conferma l'aggiudicazione per Vivenda e Serenissima nella gara ARIA Lombardia
Pubblicato il: 12/16/2025
Gli avvocati Eugenio Dalli Cardillo e Alessandro Botto hanno rappresentato la Società Cooperativa Italiana di Ristorazione – Cirfood S.C. nel ricorso. L’avvocato Giuseppina Squillace ha assistito ARIA S.p.A. Gli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Michele Perrone, Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Angelo Michele Benedetto hanno affiancato Vivenda S.p.A. e Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop. Gli avvocati Enrico Di Ienno e Michele Lombardo hanno rappresentato CNS - Consorzio Nazionale dei Servizi Società Cooperativa. L’avvocato Raffaella Turini ha rappresentato Serenissima Ristorazione S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9627/2025 (n. 4231/2025 reg. ric.), pubblicata il 5 dicembre 2025, si è pronunciato sul contenzioso promosso da Cirfood S.C. avverso la procedura di gara aperta multi-lotto indetta da ARIA S.p.A., centrale di committenza della Regione Lombardia, per l’affidamento del servizio di ristorazione per gli enti del sistema sanitario regionale lombardo, relativamente al lotto n. 6 (CIG 9671928779), aggiudicato a CNS.
La controversia vedeva come controparti, tra gli altri, Vivenda S.p.A. (seconda graduata in RTI), Serenissima Ristorazione S.p.A. (terza), CNS e altre società. La gara, bandita da ARIA S.p.A. nel marzo 2023, prevedeva un vincolo di aggiudicazione fino a quattro lotti per concorrente. Cirfood si era classificata quarta nel lotto 6. Con l’impugnazione della determinazione n. 686 del 25 giugno 2024 di aggiudicazione a CNS, Cirfood aveva lamentato la presunta illegittimità dell’ammissione delle prime tre concorrenti e sollevava profili critici circa la regolarità delle offerte tecniche.
Dopo il rigetto in primo grado presso il TAR Lombardia (sentenza n. 720/2025), Cirfood ha proposto appello per ottenere riforma della decisione e, in subordine, la rinnovazione della procedura di gara. Il giudizio d’appello ha sottoposto a nuovo esame le doglianze mosse da Cirfood contro gli RTI Vivenda e Serenissima, tra cui la violazione del limite massimo di pagine imposto dal disciplinare per la documentazione tecnica, presunte incongruenze tra dati organizzativi, carenze nei requisiti di capacità tecnica, e la fornitura di dichiarazioni ritenute incomplete o fuorvianti, in particolare riguardo agli automezzi offerti da Serenissima. La parte ricorrente contestava anche la celerità e presunta mancanza di collegialità nell’operato della commissione giudicatrice, nonché il decorso dei termini per l’impugnativa della lex specialis e la composizione della stessa commissione.
In primo grado il TAR aveva rigettato le eccezioni di Cirfood, ritenendo infondati sia i rilievi tecnici sulle offerte che quelli procedurali, dichiarando peraltro tardive alcune contestazioni sulla lex specialis e sulla composizione della commissione. Le ulteriori domande incentrate sull’annullamento integrale della gara e la domanda risarcitoria erano state respinte.
Il Consiglio di Stato, riesaminando i rilievi, ha confermato la correttezza della valutazione di primo grado. Ha ritenuto razionale che le violazioni dei limiti dimensionali delle relazioni tecniche non impongono l’esclusione automatica, ma solo la non valutabilità delle parti eccedenti dei documenti. Le presunte carenze sul monte ore e sulle capacità tecniche sono state valutate come non decisive per l’esclusione delle concorrenti, in quanto la documentazione essenziale era idonea a garantire la continuità del servizio. In merito alle contestazioni su offerte plurime o indeterminate, il Collegio ha escluso l’applicabilità delle sanzioni espulsive in assenza di una espressa clausola nel disciplinare di gara. Ugualmente, la questione sugli automezzi offerti da Serenissima è stata ritenuta priva di rilevanza escludente.
Il Consiglio ha sottolineato la correttezza dei termini di proponibilità delle censure su bando e commissione e ha confermato la legittimità delle operazioni della commissione giudicatrice, essendo razionalmente motivata la tempistica d’esame delle offerte, vista anche la sovrapponibilità degli elaborati e la possibilità di adozione di criteri organizzativi efficienti. La decisione ha dunque respinto nel merito le censure avverse la posizione dei RTI Vivenda e Serenissima, dichiarando per il resto improcedibile l’appello quanto alle ulteriori domande demolitorie e risarcitorie, fatta salva una parziale riforma della quantificazione delle spese legali dovute da Cirfood per il giudizio di primo grado.
Le spese del grado d’appello sono state interamente compensate tra le parti. L’effetto della sentenza è la conferma della graduatoria e delle aggiudicazioni disposte per il lotto n. 6, senza alcun effetto caducatorio sulla procedura di gara, né conseguenze di rilievo economico o risarcitorio per le parti ricorrenti. L’unica modifica apportata riguarda la riduzione delle spese giudiziali liquidate a carico di Cirfood.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Giuseppe Lo Pinto - Cintioli & Associati
Eugenio Dalli Cardillo - Dalli Cardillo Eugenio
Enrico Di Ienno - Di Ienno & Partners
Alessandro Botto - Legance
Gennaro Rocco Notarnicola - Notarnicola Gennaro Rocco
Angelo Michele Benedetto - Perrone
Michele Perrone - Perrone Michele Studio Legale (BA)
Michele Lombardo - Rucellai & Raffaelli
Raffaella Turini - Turini Studio Legale

