ASL Salerno ottiene la conferma sul diniego di revisione prezzi a CNS
Pubblicato il: 12/16/2025
Gli avvocati Luciano Martucci e Gennaro Terracciano hanno assistito il Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa mentre, gli avvocati Emma Tortora e Gennaro Galietta hanno rappresentato l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato sul contenzioso avente a oggetto la richiesta di ottemperanza promossa dal Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS) nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno. La controversia, incardinata con ricorso n. 4125/2025 e pubblicata con decisione n. 9638/2025, riguardava l’ottemperanza alla sentenza n. 5051 del 23 maggio 2024, nella quale era stata parzialmente accolta la domanda di revisione prezzi avanzata da CNS per il servizio di ausiliariato, logistica e supporto alle attività sanitarie presso i presidi ospedalieri delle ex ASL Sa 1 e Sa 3.
La vicenda trae origine dall’appalto aggiudicato a CNS, il cui prezzo era fissato a 16,69 euro per ogni ora lavorata. Successivamente, CNS aveva richiesto la revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, sostenendo che durante l’esecuzione si erano verificati incrementi dei costi di gestione. L’Azienda aveva rigettato la richiesta con delibera, annullata poi dal TAR Salerno nel 2021 per violazione delle garanzie partecipative, e aveva riattivato un procedimento conclusosi nuovamente con il diniego della revisione.
Il TAR di Salerno, nel 2023, aveva respinto il ricorso di CNS, che aveva quindi proposto appello innanzi al Consiglio di Stato. La Sezione Terza, con sentenza n. 5051/2024, aveva riconosciuto la sussistenza dell’obbligo istruttorio da parte dell’ASL e imposto una nuova valutazione della richiesta di revisione prezzi per tutto il periodo contrattuale a partire dal secondo anno.
Nel giudizio di ottemperanza CNS lamentava l’inerzia dell’ASL Salerno nell’eseguire il comando giudiziale, nonché la nullità della delibera n. 738 del 15 maggio 2025, ritenuta elusiva del giudicato, perché a suo dire fondata su un’istruttoria generica limitata a un mero raffronto tra prezzi di differenti appalti e non su una valutazione specifica delle sopravvenute voci di costo.
I giudici hanno ritenuto decisivo che l’Azienda Sanitaria aveva comunque dato corso a una nuova istruttoria secondo quanto disposto dall’art. 115 del Codice dei contratti pubblici, adempiendo così al comando della sentenza. Non è stata ravvisata alcuna elusione del giudicato, in quanto l’ASL aveva emesso un nuovo provvedimento che è stato già oggetto di autonomo ricorso innanzi al TAR, circoscrivendo così la verifica del giudice dell’ottemperanza alla sola verifica della sussistenza o meno dell’inadempimento amministrativo.
Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso originario di CNS e respinto i motivi aggiunti, con compensazione delle spese di lite. La decisione esclude al momento ogni diritto di CNS a una revisione automatica dei prezzi nell’ambito dell’originario giudizio di ottemperanza, rinviando eventuali ulteriori profili al giudizio autonomo pendente davanti al TAR.

