Pentax rafforza la vittoria in Consiglio di Stato sulla gara per videoendoscopia
Pubblicato il: 12/16/2025
Gli avvocati Rocco Mangia e Stefano Quadrio hanno rappresentato Pentax Italia S.r.l.; l’avvocato Andrea Rossi ha assistito l’I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino di Genova; gli avvocati Carlo Contaldi La Grotteria, Andrea Perani e Pietro Ferrario hanno rappresentato Olympus Italia S.r.l.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9647/2025, ha definito il contenzioso tra Olympus Italia S.r.l., Pentax Italia S.r.l. e l’I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino di Genova riguardante la gara (CIG B2938B4F5B, RG 6719/2025) per la fornitura in noleggio di sistemi di videoendoscopia otorinolaringoiatrica per 60 mesi. La procedura, suddivisa in lotti, aveva visto Pentax aggiudicataria del lotto 2, seguita da Olympus. La disputa nasce dall’impugnazione, da parte di Olympus, della delibera di aggiudicazione e dei successivi atti di conferma dell’esito.
La vicenda ha origine dalla procedura bandita per ottenere sistemi diagnostici specialistici, in cui Pentax si era distinta con il punteggio massimo. Olympus, seconda classificata, aveva presentato ricorso rilevando presunte irregolarità dell’offerta Pentax, tra cui l’omessa indicazione dei costi di manodopera e la non conformità delle condizioni di garanzia richieste dal capitolato di gara. I motivi di censura comprendevano anche attribuzioni di punteggi considerati erronei e la richiesta di ricalcolo, sostenendo che un diverso esito avrebbe ribaltato la graduatoria.
Il TAR Liguria, con sentenza n. 817/2025, aveva respinto integralmente il ricorso di Olympus, ritenendo le prestazioni di installazione e manutenzione meri costi indiretti, non soggetti all’obbligo di dichiarazione dei costi della manodopera ai sensi del codice dei contratti pubblici. Il TAR aveva altresì giudicato le clausole di esclusione nella garanzia offerte da Pentax – relative all’uso improprio o negligente – fisiologiche e non lesive della natura di garanzia onnicomprensiva richiesta. Ulteriori motivi relativi ai punteggi tecnici sono stati ritenuti inammissibili o infondati per mancanza di prova di resistenza, non rilevando macroscopici errori nelle valutazioni della commissione.
Nel giudizio di appello Olympus ha reiterato tutte le censure, insistendo sulla necessità di esclusione di Pentax per violazione delle regole sulla trasparenza dei costi e sulla rigidità della disciplina della garanzia. L’appellante lamentava inoltre una valutazione errata dei propri punteggi tecnici, ritenendo di aver diritto all’aggiudicazione. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che nessuna delle doglianze proposte da Olympus risulta fondata. In particolare, la dichiarazione dei costi della manodopera è stata ritenuta inesigibile a causa della confusione creata dalla lex specialis e dalla modulistica predisposta dalla stazione appaltante. La mancanza di un campo specifico per tale indicazione e la natura editabile del modulo non hanno fatto venire meno la posizione di affidamento dell’operatore.
Quanto alle condizioni di garanzia, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le limitazioni proposte da Pentax siano usuali e non mutino la qualificazione di garanzia full risk; la prassi del settore e l’assenza di errori macroscopici nelle valutazioni tecniche della commissione confermano la legittimità delle scelte.
La decisione del Consiglio di Stato comporta la conferma dell’aggiudicazione del lotto 2 in favore di Pentax Italia S.r.l., con rigetto integrale dell’appello proposto da Olympus. Sotto il profilo economico, resta invariata la stipulazione contrattuale con l’amministrazione aggiudicatrice; giuridicamente, la sentenza pone un fermo chiarimento sui limiti di esigibilità delle dichiarazioni di gara in presenza di modulistica ambigua e sulla discrezionalità tecnica nelle valutazioni delle offerte. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in considerazione della complessità della causa.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Rocco Mangia - Mangia Rocco Studio Legale Associato
Stefano Quadrio - Mangia Rocco Studio Legale Associato
Andrea Rossi - Maoli - Mozzati
Pietro Ferrario - Perani Pozzi Associati - Studio Legale
Andrea Perani - Perani Pozzi Associati - Studio Legale

