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Autorità di Regolazione dei Trasporti prevale sul pedaggio AV Brescia-Treviglio


Pubblicato il: 12/17/2025

Gli avvocati Vito Auricchio, Valerio Mosca e Alessandro Botto hanno assistito Trenitalia S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si è pronunciato con sentenza n. 9648/2025 (ricorso n. 4153/2024) su una controversia tra l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e Trenitalia S.p.A., relativa alla qualificazione e alla retroattività del pedaggio applicato sulla tratta ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Bivio Casirate – Bivio/PC Roncadelle (Brescia-Treviglio), per il periodo dall’11 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017.

La vicenda trae origine da una segnalazione effettuata nel 2017 da Italo S.p.A. (Nuovo Trasporto Viaggiatori) all’ART, in cui si contestava che la tratta in oggetto fosse stata erroneamente classificata come "rete convenzionale" ai fini del pedaggio. ART, con delibera n. 114/2017, aveva disposto la modifica retroattiva del pedaggio, equiparandolo a quello delle tratte AV/AC della direttrice Torino-Milano-Napoli e imponendo un conguaglio a Trenitalia, unica impresa allora operante sulla tratta. Tale delibera era stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3191/2021 per violazione dei diritti di partecipazione procedimentale di Trenitalia.

Alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato, l’ART, con una nuova istruttoria e la delibera n. 154/2021, ha confermato l’applicazione retroattiva del pedaggio AV/AC anche per la tratta Brescia-Treviglio per il medesimo periodo. Trenitalia ha impugnato anche questa seconda delibera, dapprima con ricorso straordinario, poi trasposto dinanzi al TAR Piemonte. Quest’ultimo aveva accolto il ricorso con sentenza n. 184/2024, annullando la delibera ART n. 154/2021.

Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in appello dall’Autorità, ha riesaminato il caso limitatamente ai motivi articolati in appello, poiché Trenitalia non ha tempestivamente riproposto gli ulteriori motivi esclusi dal giudizio di primo grado. L’Autorità ha contestato sia l’ammissibilità dello strumento del ricorso straordinario, sia, nel merito, la fondatezza della decisione di primo grado sulla violazione del principio di affidamento e delle norme di settore.

Punto centrale della decisione è stato il riconoscimento della natura di "atto di public enforcement" dei provvedimenti ART, adottati per correggere distorsioni di mercato provocate da una errata qualificazione della tratta e adeguare ex tunc i criteri di pedaggio in conformità alla normativa interna ed europea. Il Consiglio, richiamando recenti orientamenti della Corte di Giustizia UE (sentenza 7 marzo 2024, causa C-582/22), ha confermato la legittimità di interventi regolatori retroattivi volti a ristabilire condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture ferroviarie, escludendo la sussistenza di un affidamento tutelabile in favore degli operatori avvantaggiati da un’applicazione non conforme delle tariffe.

In accoglimento dell’appello, il Consiglio di Stato ha quindi riformato la sentenza di primo grado e respinto il ricorso di Trenitalia. La pronuncia legittima la retroattività del pedaggio AV/AC sulla tratta Brescia-Treviglio per il periodo contestato. Sul piano economico, si prevede un impatto contenuto per Trenitalia, parzialmente compensato negli anni successivi, mentre sul piano giuridico viene rafforzata la funzione regolatoria retroattiva dell’ART nei casi di errori qualificatori sulle tariffe ferroviarie. Le spese di entrambi i gradi sono state dichiarate integralmente compensate tra le parti costituite.