Regione Abruzzo prevale sulla gestione della discarica Fontanelli di Rocca San Giovanni
Pubblicato il: 12/17/2025
L’avvocato Giampaolo Di Marco ha assistito Società Meridionale Inerti S.M.I. S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo. L’avvocato Lidia Flocco ha rappresentato il Comune di Rocca San Giovanni.
Il contenzioso oggetto della sentenza n. 9669/2025 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta (ricorso n. 5369/2023), ha coinvolto Società Meridionale Inerti S.M.I. S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, la Regione Abruzzo e il Comune di Rocca San Giovanni.
L'appello era stato proposto dalla società contro la sentenza n. 462/2022 del TAR Abruzzo (sezione di Pescara), nell'ambito di una vicenda relativa alla gestione della discarica situata in località Fontanelli, Rocca San Giovanni. La controversia trae origine da atti amministrativi adottati nel 2018: la Regione Abruzzo aveva diffidato la S.M.I. S.r.l. per non aver presentato il Piano di chiusura e di gestione post-operativa della discarica e avviato le procedure per la chiusura del sito.
Contestualmente, il Comune di Rocca San Giovanni aveva intimato la società a prendere misure per fermare l’ulteriore diffusione di inquinamento da rifiuti non tossici e nocivi. La società lamentava che tali atti fossero illegittimi poiché, a suo dire, la normativa invocata non sarebbe applicabile in quanto la discarica risultava non più operativa e non autorizzata già dal 1999.
Nel corso degli anni il ricorso di primo grado era stato respinto dal TAR, che aveva compensato le spese di giudizio.
La S.M.I. S.r.l. aveva quindi proposto appello, articolando diversi motivi tra cui l’asserita carenza di presupposti per l’applicazione dell’art. 29 decies comma 9 del d.lgs. n. 152/2006, la violazione del contraddittorio procedimentale, l’incompetenza del Comune e un coinvolgimento improprio della componente politica regionale negli atti amministrativi.
Il Consiglio di Stato ha affrontato analiticamente tutti i motivi di gravame, fondando la propria decisione soprattutto sul fatto che la discarica, pur non più attiva, non poteva considerarsi formalmente chiusa poiché non era mai stato adottato un provvedimento di chiusura conforme all’art. 12 del d.lgs. n. 36/2003. Tale assenza di provvedimento rende pienamente applicabile la normativa sui controlli e sulle prescrizioni, inclusa la possibilità di diffida da parte della Regione.
Il Collegio ha sottolineato anche la competenza del Sindaco nell’adottare provvedimenti urgenti in presenza di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente, richiamando l’art. 191 del d.lgs. 152/2006. I punti giuridici decisivi per il rigetto dell’appello sono stati: la corretta applicazione della normativa vigente anche alle discariche formalmente non chiuse, la legittimità dei provvedimenti comunali in presenza di rischio ambientale, e il rispetto del contraddittorio amministrativo nelle fasi procedimentali avviate.
La sentenza rigetta integralmente l’appello di S.M.I. S.r.l., confermando la piena legittimità delle azioni della Regione e del Comune. La società soccombente viene condannata al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Abruzzo e del Comune di Rocca San Giovanni, liquidate complessivamente in euro 8.000 oltre accessori di legge. La pronuncia chiude definitivamente la vicenda, sancendo l’efficacia degli strumenti amministrativi di tutela ambientale a fronte di siti dismessi ma privi di formale cessazione operativa.

