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ATO Toscana Sud confermata nella validazione dei PEF rifiuti per il 2021


Pubblicato il: 12/17/2025

Gli avvocati Daniela Anselmi, Giulio Bertone e Giancarlo Cantelli hanno assistito Sei Toscana S.r.l.; gli avvocati Annalisa Molinari e Carlo Masi hanno rappresentato l’Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – ATO Toscana Sud.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 9676/2025 (RG 2990/2024), pubblicata il 9 dicembre 2025, si è pronunciato sul ricorso presentato da Sei Toscana S.r.l., gestore del servizio integrato di raccolta e trasporto rifiuti urbani nell’ambito dell’ATO Toscana Sud, contro l’ente omonimo.

L’oggetto del contenzioso riguardava vari provvedimenti con cui ATO aveva determinato i Piani Economici e Finanziari (PEF) per l’anno 2021, i criteri di ripartizione tariffaria e i limiti alla crescita della TARI nei Comuni dell’ambito. Il ricorso investiva anche le delibere comunali di recepimento delle tariffe e, in subordine, le delibere ARERA che fissano i criteri tariffari di settore.

La vicenda trae origine dalla determinazione, da parte di ATO Toscana Sud, dei PEF 2021 dei Comuni del territorio secondo il metodo ARERA, prevedendo parametri e limiti di crescita tariffaria singolarmente per Comune, a seguito di validazione da parte di validatore esterno. SEI Toscana contestava che tale iter non avrebbe assicurato il necessario equilibrio economico-finanziario della gestione, lamentando inoltre che i limiti di crescita tariffaria fossero fissati a livello comunale e in modo restrittivo rispetto ai dati trasmessi dal gestore.

La società impugnava anche il calcolo del conguaglio per gli anni precedenti e le modalità di riconoscimento dei costi per il servizio e per gli impianti. Dopo la rimessione da parte del TAR Lombardia al TAR Toscana, il ricorso di primo grado era stato respinto con sentenza n. 26/2024. Nei precedenti gradi di giudizio, il TAR toscano aveva ritenuto infondate le doglianze di SEI Toscana, validando le modalità operative adottate dall’ATO in applicazione del metodo tariffario nazionale ARERA (MTR-1), che impone la copertura dei soli costi efficienti e la determinazione dei limiti di crescita a livello di singolo Comune.

Le impugnative alle delibere ARERA e alle determinazioni comunali erano state dichiarate inammissibili o infondate in quanto prive di riscontro di violazioni rilevanti e costituivano, perlopiù, atti automatici di recepimento.

Nel merito, la decisione del Consiglio di Stato ha ribadito che il metodo tariffario ARERA non impone la valutazione dell’equilibrio gestionale su base annuale, ma richiede una prospettiva pluriennale, coerente con la natura concessoria e la durata pluriennale delle gestioni. La Corte ha ritenuto che SEI Toscana non abbia fornito, nella fase procedimentale, alcun piano industriale o documento di analisi prospettica idoneo a dimostrare uno squilibrio gestionale strutturale, limitandosi a richiamare i risultati di esercizio che, però, non costituiscono elemento sufficiente a comprovare il rischio per la continuità del servizio. Di conseguenza, l’ATO non aveva motivo di attivare il meccanismo di superamento dei limiti di crescita previsti dal metodo tariffario.

Tra gli elementi giuridici chiave che hanno condotto alla decisione figurano: la natura tecnica delle scelte discrezionali dell’ATO nella determinazione dei parametri tariffari, la legittimità dell’approccio a livello comunale, la non necessità di applicare uniformemente il tetto massimo di crescita su tutti i Comuni, la separazione tariffaria tra il gestore dei servizi e i gestori degli impianti e la conformità delle delibere impugnate alle normative nazionali e ai principi di efficienza e concorrenza previsti per i servizi pubblici locali.

La pronuncia del Consiglio di Stato ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, respingendo tutti i motivi di appello, compresi quelli sulla presunta illegittimità costituzionale delle esclusioni di discrezionalità dei Comuni in materia tariffaria. Non sono state rilevate illegittimità nei criteri di determinazione o validazione dei PEF 2021, nei limiti di crescita tariffaria, nella valutazione dei conguagli né nella redazione delle tariffe TARI da parte dei Comuni.

La domanda di risarcimento danni avanzata da SEI Toscana è stata respinta per la mancanza di un’attività amministrativa illegittima. Le spese sono state compensate tra le parti.