Regione Campania confermata nel giudizio sui risarcimenti alle cliniche private
Pubblicato il: 12/17/2025
Gli avvocati Giuseppe Ceceri e Antonio Nardone hanno assistito la società Hermitage Capodimonte S.p.a.; l’avvocato Rosanna Panariello ha rappresentato la Regione Campania.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato sull’appello proposto dalla società Hermitage Capodimonte S.p.a. contro la Regione Campania, relativo al risarcimento del danno derivante dal presunto ritardo nel riconoscimento della fascia funzionale superiore “A” secondo la normativa sanitaria. La vicenda, iscritta al n. 8495/2023 R.G., scaturisce dalla domanda di riforma della sentenza del T.A.R. Campania n. 1846/2023.
Il contenzioso prende origine dalle richieste della Hermitage Capodimonte S.p.a. (già Casa di Cura Colucci S.p.a.), che ha agito per l’applicazione retroattiva della fascia funzionale “A”, sostenendo di aver maturato dal 1982 i requisiti per tale riconoscimento e di aver subito, per inerzia della Regione, un danno economico pari alla differenza tra le tariffe delle fasce “A” e “B” per il periodo dal 1 settembre 2004 sino al riconoscimento formale.
La società ha inoltre richiesto un risarcimento non inferiore a dieci milioni di euro o una somma da determinarsi equitativamente. Il caso affonda le radici in una serie di precedenti giudizi arbitrali e amministrativi. In particolare, il lodo arbitrale del 12 maggio 2005 aveva riconosciuto alla società il diritto al pagamento delle differenze remunerative per le annualità dal 1999 al 2004.
Un successivo lodo del 2010 aveva stabilito un ulteriore risarcimento, poi annullato dalla Corte d’Appello di Napoli, con la Corte di Cassazione che ha definitivamente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di riclassificazione delle strutture.
Il T.A.R. Campania aveva respinto la richiesta di Hermitage Capodimonte, evidenziando che la Regione, con propria deliberazione, aveva già riconosciuto la fascia “A” dal 2010 e che il danno lamentato, anteriore a tale data, non poteva essere addebitato all’ente pubblico, in quanto la riclassificazione presupponeva un atto espresso dell’Amministrazione. La Corte ha ritenuto che, fino al pronunciamento amministrativo, la società avesse solo una speranza e non un diritto tutelabile al risarcimento.
Decisivi per la decisione sono stati i seguenti elementi giuridici: la configurazione dell’accreditamento e della riclassificazione di una struttura privata come attività programmatoria e discrezionale della Regione, soggetta ai limiti finanziari e agli indirizzi di programmazione sanitaria; la mancanza di automatismo tra il possesso dei requisiti tecnologico-organizzativi e il diritto al corrispettivo di fascia superiore; l’assenza di una prova certa sul concreto danno ingiusto subito dalla società ricorrente, anche per la mancata attivazione degli strumenti amministrativi tipici contro l’inerzia.
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello della Hermitage Capodimonte S.p.a., confermando che la mancata riclassificazione tempestiva non può dar luogo a un risarcimento, in assenza di un provvedimento amministrativo esplicito e della relativa programmazione finanziaria da parte della Regione. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione della natura particolare della vicenda.
La sentenza segna un punto fermo sul principio di non automaticità tra qualità delle prestazioni delle cliniche private accreditate e diritto a compensi superiori, riaffermando il potere della Regione di programmare secondo criteri di sostenibilità e interesse pubblico.

