GSE conferma la rideterminazione degli incentivi sul fotovoltaico
Pubblicato il: 12/17/2025
Gli avvocati Gianluca Maria Esposito e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. Gli avvocati Marco Sgroi e Paolo Bonomi hanno assistito Compagnia Energia San Giorgio – Coesa s.r.l.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9684/2025 (ricorso n. 8328/2024), si è pronunciato in merito al contenzioso tra la società Compagnia Energia San Giorgio – Coesa s.r.l. e il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. Il caso riguarda la modifica della convenzione da parte del GSE relativa all’impianto fotovoltaico n. 216525, sito a San Giorgio Piacentino, con conseguente revoca dell’incremento tariffario del 5% per mancata integrazione architettonica, già in precedenza riconosciuto.
In primo grado, il TAR Lazio aveva respinto il ricorso della società avverso tale provvedimento. La vicenda trae origine da un controllo avviato dal GSE nel febbraio 2016 sull’impianto in questione. Il sopralluogo, effettuato dalla società Icim S.p.A., aveva rilevato che l’impianto risultava solo parzialmente integrato, in quanto privo di alcuni elementi di raccordo necessari secondo la normativa vigente. Coesa s.r.l. aveva replicato che il sopralluogo era avvenuto in concomitanza ad una manutenzione straordinaria dovuta a gravi malfunzionamenti, e che le lamiere di integrazione erano state riposizionate nel breve periodo successivo. Malgrado le osservazioni, il GSE aveva confermato la revisione dell’incentivo.
Il TAR, ricostruita la disciplina di settore, aveva respinto le pretese della società, sottolineando che il termine per la conclusione del procedimento GSE non fosse perentorio, che il diritto al contraddittorio era stato rispettato e che la qualifica di “parzialmente integrato” fosse corretta in assenza di prova contraria rispetto alla situazione rilevata nel sopralluogo.
Al Consiglio di Stato, la società ha proposto più motivi di appello: la lamentata abnormità del ritardo nella conclusione del procedimento, la lesione del legittimo affidamento, il difetto di istruttoria e un asserito travisamento dei fatti e dei presupposti normativi da parte del GSE riguardo all’integrazione architettonica. I giudici hanno ritenuto infondati tutti i motivi, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui i tempi procedimentali del GSE hanno natura ordinatoria salvo diversa previsione normativa.
Decisivi nella risoluzione della controversia sono risultati: la natura non perentoria del termine procedimentale; l’insussistenza di un legittimo affidamento a favore del soggetto privato nei confronti della mera decorrenza del tempo; la liceità delle modalità di valutazione delle osservazioni dell’operatore da parte del GSE; il principio per cui solo la verifica dell’effettiva presenza dei requisiti tecnici consente il riconoscimento di incentivi maggiorati.
Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello di Compagnia Energia San Giorgio – Coesa s.r.l., confermando la legittimità dell’operato del GSE, compresa la revoca dell’aumento tariffario ed i relativi conguagli a carico della società. In aggiunta, quest’ultima è stata condannata a rimborsare al GSE le spese processuali, liquidate in 5.000 euro oltre accessori di legge.

