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GSE ottiene conferma del diniego al cumulo incentivi e Tremonti Ambiente


Pubblicato il: 12/18/2025

Gli avvocati Francesco Mazzoni e Marco Daini hanno assistito CEP s.r.l.; gli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese hanno rappresentato il Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha deciso sull’appello proposto dalla società CEP s.r.l. – Centro elaborazione paghe contro il Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A.) riguardante la decadenza dalle tariffe incentivanti connesse a un impianto fotovoltaico installato presso la società (n. 5711/2024 R.G., sentenza n. 9691/2025). L’oggetto del contendere è la legittimità dei provvedimenti con i quali GSE aveva revocato gli incentivi, chiedendo la restituzione di 74.247,67 euro per aver cumulato tali incentivi con il beneficio fiscale “Tremonti ambiente”.

La vicenda trae origine dall’installazione, nel 2011, di un impianto fotovoltaico da 19,5 kW da parte di CEP s.r.l., che aveva ottenuto l’ammissione alle tariffe incentivanti previste dal Quarto conto energia (d.m. 5 maggio 2011). Oltre a tali incentivi, la società aveva fruito dell’agevolazione “Tremonti ambiente”, portando in diminuzione il reddito d’impresa per gli anni 2011 e 2012. Nel 2019 il GSE, dopo segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, ha avviato il procedimento di decadenza degli incentivi sulla base della ritenuta incompatibilità tra i due benefici secondo le regole allora vigenti.

In primo grado, il TAR Lazio aveva già respinto il ricorso di CEP s.r.l., ritenendo che dal Terzo conto energia in avanti sussista il divieto di cumulo tra incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e altri benefici, salvo quanto tassativamente previsto nei decreti attuativi. Il legislatore, con l’art. 36 d.l. 124/2019, ha poi consentito ai soggetti interessati di sanare la posizione pagando una somma pari all’aliquota d’imposta relativa all’agevolazione e rinunciando ai contenziosi. CEP s.r.l. non ha usufruito di tale sanatoria.

I giudici d’appello ribadiscono che la disciplina applicabile vietava il cumulo tra Quarto conto energia e Tremonti ambiente e che l’art. 36 D.L. 124/2019 non introduce il divieto ex novo ma, piuttosto, offre una soluzione conciliante per gli operatori che abbiano cumulato i benefici prima della sua entrata in vigore. Le doglianze sulla natura del provvedimento di decadenza (autotutela vs. atto vincolato) e sulla violazione del contraddittorio sono anch’esse respinte, così come la questione di legittimità costituzionale della norma e la richiesta di rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Il Consiglio di Stato conclude per il rigetto dell’appello, confermando che non esisteva diritto al cumulo tra gli incentivi e la Tremonti ambiente per impianti, come quello di CEP, ricadenti nel Quarto conto energia. Viene quindi legittimato il provvedimento di decadenza disposto dal GSE e la richiesta di restituzione delle somme. Le spese di lite sono compensate tra le parti, in considerazione della complessità della vicenda.