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Agenzia delle Entrate ottiene rinvio sulla vicenda royalties tra consociate


Pubblicato il: 12/12/2025

Gli Avvocati Francesco Bonichi e Raffaele Sgambato hanno assistito Refinitiv Italy S.p.A., già Thomson Reuters (Markets) Italia S.p.A.

La Corte di Cassazione, Sezione V civile, con la sentenza n. 31301/2025, si è pronunciata sul ricorso promosso dall'Agenzia delle Entrate contro Refinitiv Italy S.p.A., già Thomson Reuters (Markets) Italia S.p.A. Il contenzioso verteva su un avviso di accertamento relativo alle ritenute sulle royalties corrisposte per l’utilizzo di software tra consociate internazionali, con particolare riferimento all’anno d’imposta 2009 (avviso n. TMB072B01228/2014).

La vicenda trae origine dall’accertamento fatto dall’Agenzia delle Entrate circa il pagamento di royalties da Refinitiv Italy alla consociata svizzera Thomson Reuters Global Resources. Secondo l’Ufficio, i canoni sarebbero stati oggetto di una ritenuta ridotta (5%) applicata ai sensi della Convenzione Italia-Svizzera, mentre la normativa domestica prevedrebbe un’aliquota del 30%.

L’Agenzia aveva ritenuto che, data la natura infragruppo dei rapporti, i costi sostenuti eccedessero i valori di mercato e, pertanto, fossero soggetti a una diversa determinazione delle ritenute. Già in precedenza, su tali costi eccedenti era stato emesso un ulteriore avviso di accertamento, divenuto definitivo per adesione della società.

Dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la società aveva ottenuto, con sentenza n. 8839/2016, una parziale riforma dell’atto, riconoscendo che solo il 14,5% dei costi doveva essere considerato per il ricalcolo delle ritenute, portando a una contestazione ridotta di circa € 43.000.

L’appello successivo dell’Ufficio era stato rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n. 2033/2018), confermando la tesi della riduzione.

Nel ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha contestato la motivazione della sentenza d’appello, lamentandone la carenza argomentativa e la mancata valutazione delle deduzioni della parte pubblica. In particolare, la Cassazione ha rilevato il vizio di motivazione “apparente”, sottolineando che i giudici di secondo grado non hanno fornito adeguata spiegazione del proprio convincimento né hanno proceduto a un autonomo vaglio critico sugli atti, limitandosi a brevi formule prive di un effettivo confronto con la questione posta.

Inoltre, la Corte ha ritenuto priva di rilievo la dedotta eccezione di giudicato esterno, giudicandola tardiva e non pertinente ai fini della decisione. Elemento giuridico centrale della pronuncia è stata la violazione del dovere di motivazione in sentenza, principio fondante del giusto processo; la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza in materia di motivazione apparente, ribadendo la necessità di una ricostruzione trasparente ed esaustiva del ragionamento giudiziale, rilevando come nel caso concreto tale requisito non sia stato rispettato.

Per queste ragioni, la Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e ha annullato la sentenza d’appello con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia affinché si pronunci nuovamente sulla controversia, anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Non si ha quindi una decisione definitiva sul merito degli importi contestati, ma un rinnovo del giudizio d’appello, che potrebbe ancora incidere sull’ammontare delle imposte e delle sanzioni dovute da Refinitiv Italy S.p.A.