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L’Autorità di Regolazione dei Trasporti confermata nella legittimità delle sue misure sulle aree di servizio autostradali


Pubblicato il: 12/18/2025

L’avvocato Marco Giustiniani ha assistito Aigrim, Autogrill Italia S.p.A., Chef Express S.p.A., Lagardère Travel Retail Italia S.r.l., Maglione S.r.l. e My Chef Ristorazione Commerciale S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9699/2025 (RG 6141/2024), si è pronunciato sul contenzioso che ha visto contrapposte alcune delle principali società italiane nel settore della ristorazione autostradale e l’Associazione delle Imprese di Grande Ristorazione e Servizi Multilocalizzate (Aigrim) all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). Le società ricorrenti hanno impugnato la delibera ART dell’11 gennaio 2023, in cui sono state approvate misure per la definizione degli schemi dei bandi relativi alle gare per l’affidamento dei servizi di distribuzione carburanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali.

La vicenda trae origine dalla contestazione, innanzi al TAR Piemonte, delle misure regolatorie adottate dall’ART. Aigrim e le società del settore hanno eccepito la carenza di potere dell’Autorità nel disciplinare in modo analitico e dettagliato i rapporti convenzionali di sub-concessione tra concessionari autostradali e operatori della ristorazione. Le doglianze hanno riguardato, tra le altre, l’obbligo di pluralità di operatori di ristoro nella stessa area di servizio, la fissazione di un limite massimo (12 anni) alla durata delle sub-concessioni, criteri sulla determinazione dei corrispettivi, misure di calmieramento dei prezzi, esclusioni riguardanti gli shock economici come causa di forza maggiore e la previsione sull’attività c.d. "sottopensilina".

Il TAR Piemonte, riunendo i ricorsi, aveva respinto tutte le censure. Le ricorrenti hanno dunque proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo nuovamente l’eccessività e la non conformità a legge delle misure ART e richiedendo il riconoscimento di un ambito di autonomia negoziale per i rapporti di sub-concessione ricondotti a natura strettamente privatistica.

Il Consiglio di Stato, nel pronunciarsi sull’appello, ha ritenuto infondate sia le censure relative ai limiti di potere regolatorio dell’ART, sia quelle attinenti alle singole misure. In particolare, il Collegio ha articolato una ricostruzione normativa e giurisprudenziale che qualifica le attività di ristorazione e servizio nelle aree autostradali come attività strumentali e pertinenti alla gestione della rete autostradale stessa. Tali attività, secondo i giudici, non possono essere totalmente sottratte al controllo pubblico e agli obblighi di servizio, con conseguente sottoposizione, entro ragionevoli limiti, a misure di regolazione per garantire concorrenza, efficienza e tutela dell’utenza. Il Consiglio di Stato ha inoltre ricondotto la base normativa delle misure sia all’art. 37 del d.l. 201/2011 che all’art. 11 L. 498/1992.

La sentenza ha analizzato e rigettato nel merito tutte le critiche alle singole misure impugnate, ritenendo i provvedimenti dell’ART proporzionati e giustificati dalle finalità di apertura del mercato e tutela dei consumatori, senza un’inammissibile compressione della libertà di iniziativa economica degli operatori.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello delle società della ristorazione e di Aigrim, confermando la legittimità delle misure ART e la loro congruità rispetto all’attuale assetto normativo e regolatorio. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della controversia. Gli esiti della pronuncia comportano la validità delle misure regolatorie dell’ART, con effetti pratici sull’organizzazione futura delle gare per l’affidamento dei servizi in autostrada e la determinazione dei rapporti fra concessionari e subconcessionari del settore ristorativo.

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