Il Consiglio di Stato riconosce la pretesa dell’AGCM su una maxi-sanzione antitrust
Pubblicato il: 12/18/2025
Gli avvocati Nico Moravia, Gian Luca Zampa, Stefania Guarino e Giorgio Candeloro hanno rappresentato International Paper Italia S.r.l. nel contenzioso contro l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Il Consiglio di Stato, con decisione depositata il 10 dicembre 2025 (Sezione Sesta, n. 9700/2025), si è espresso su un articolato contenzioso tra International Paper Italia S.r.l. e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).
Le parti erano già state coinvolte in precedenti gradi di giudizio in relazione alla sanzione antitrust comminata dall’Autorità a carico della società International Paper per presunte intese restrittive nei mercati del cartone ondulato.
La controversia nasce da un procedimento sanzionatorio avviato dall’AGCM nel 2019, con l’irrogazione a International Paper di una sanzione amministrativa pecuniaria di 28.954.305 euro per violazione dell’art. 101 TFUE, relativa a due distinte intese ritenute lesive della concorrenza nei settori dei fogli e degli imballaggi in cartone ondulato. Nei successivi anni, la vicenda si è articolata tra rideterminazioni dell’importo, ricorsi per ottemperanza, richieste di pagamento di interessi e interventi giurisprudenziali.
Il giudizio di primo grado avanti il TAR Lazio aveva accolto la domanda dell’impresa, annullando in parte la richiesta di pagamento degli interessi, ritenendo che la rideterminazione della sanzione e l’effetto retroattivo avessero determinato l’inesigibilità dell’importo originariamente quantificato e, conseguentemente, l’assenza di mora su cui applicare gli interessi. La sentenza del TAR era stata impugnata da entrambe le parti: International Paper per il mancato riconoscimento della compensazione degli interessi attivi maturati su somme precedentemente versate; l’AGCM per la mancata applicazione degli interessi di mora dalla data dell’originario provvedimento sanzionatorio.
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente riunito gli appelli, chiarendo che la materia riguardava la corretta individuazione del momento di decorrenza degli interessi in caso di rideterminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Tra i principali assunti giuridici, il Collegio ha richiamato la costante giurisprudenza secondo la quale la riduzione dell’importo di una sanzione non fa venir meno la legittimità originaria della pretesa e che l’obbligo di pagamento, anche se ridotto, resta gravante sin dalla data inizialmente fissata. Pertanto, in tale ipotesi, spetta comunque all’amministrazione calcolare gli interessi di mora dalla data dell’originario provvedimento, considerando solo la minor somma rideterminata come nuova base di calcolo.
Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’AGCM, riformato la sentenza del TAR e respinto l’appello cautelativo della società privata. La conseguenza è che International Paper dovrà corrispondere gli interessi di mora sulla somma dovuta applicandosi la decorrenza già individuata dall’Autorità; nessun diritto a compensazione per interessi attivi maturati sulle somme è stato riconosciuto. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.

