Il Consiglio di Stato conferma la posizione del Ministero delle Infrastrutture sul dispositivo Remora
Pubblicato il: 12/18/2025
Gli avvocati Francesco Marascio e Stefano Genovese hanno rappresentato Top Group s.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato nella vertenza registrata al n. 3353/2022, tra Top Group s.r.l. e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Al centro del contendere, la richiesta della società di ottenere l’autorizzazione all’utilizzo del dispositivo MS 1600, commercializzato come Remora, per il traino di autovetture. L’appello discendeva dall’impugnazione del diniego espresso dal Ministero con provvedimento del 2 dicembre 2014, e dalla sequenza di pronunciamenti che ne sono seguiti, fino alla sentenza n. 09713/2025.
L’origine della vicenda risale alla volontà di Top Group di vedere riconosciuta l’idoneità e l’autorizzazione del dispositivo Remora al traino di autovetture, sull’assunto di analoga omologazione rilasciata dall’Autorità tedesca Kraftfahrt Bundesant di Flensburg. Dopo un primo rigetto da parte del TAR Lazio (sentenza n. 6316/2019), confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7140/2021, la società proponeva ricorso per revocazione e, successivamente, si attivava un’approfondita istruttoria documentale ed amministrativa tra metà 2024 e il 2025, anche mediante la collaborazione tra autorità nazionali e straniere.
La lite ha visto, tra le varie fasi, l’annullamento della sentenza d’appello del 2021 e l’apertura di un’istruttoria volta a chiarire l’effettiva portata dell’omologazione tedesca, incluse le reiterate richieste di precisazione documentale e le interlocuzioni tra il Ministero italiano e la corrispondente autorità tedesca. Nel giugno 2025, nuove relazioni e integrazioni documentali sono state depositate agli atti, culminando con la discussione in pubblica udienza il 13 novembre 2025.
Punto decisivo dell’intera controversia è stata la determinazione dell’effettivo oggetto dell’omologazione CE rilasciata dall’autorità tedesca sul dispositivo MS 1600. Le risultanze dell’istruttoria, e in particolare le affermazioni formali dell’Autorità tedesca, hanno chiarito che l’omologazione non autorizza espressamente il traino di veicoli a motore (come le autovetture), ma si limita ai rimorchi, secondo la normativa tedesca vigente e la prassi amministrativa seguita dall’ente omologatore. Di conseguenza, il principale presupposto su cui la società ricorrente fondava la propria domanda è stato considerato insussistente.
Il Consiglio di Stato, valutando il quadro normativo interno ed eurounitario e le conclusioni delle autorità competenti, ha dichiarato infondato l’appello di Top Group. È stata così confermata la sentenza di primo grado, che legittimava il diniego del Ministero. L’effetto pratico della decisione è il mantenimento dell’attuale regime, con esclusione per il dispositivo Remora della possibilità di essere utilizzato in Italia per il traino di autovetture, non essendo tale destinazione coperta dall’omologazione tedesca. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, considerando la complessità e la novità della questione affrontata.

