Autostrade per l’Italia ottiene il giudizio amministrativo sul silenzio del Comune di Ceprano
Pubblicato il: 12/19/2025
L’avv. Paolo Vitali ha assistito Autostrade per l’Italia S.p.A.; l’avv. Francesco Scalia ha rappresentato il Comune di Ceprano.
L’annosa vicenda tra Autostrade per l’Italia S.p.A. (ASPI) e il Comune di Ceprano, relativa alla gestione di terreni su cui insiste un tratto dell’autostrada A-1, è stata oggetto del giudizio d’appello definito dal Consiglio di Stato, Sezione Settima, con la sentenza n. 9720 del 10 dicembre 2025 (RG 6275/2025). La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di ASPI, della sentenza del TAR Lazio, Latina, n. 373/2025 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società volto a ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ceprano sull’istanza presentata il 29 ottobre 2024 per la sistemazione dei terreni oggetto di usi civici.
I fatti affondano le radici nell'acquisizione, negli anni Sessanta e Ottanta, di fondi comunali da parte di Autostrade per la realizzazione del tratto autostradale. Tuttavia, nel 2008 il Commissario per gli Usi Civici della Regione Lazio aveva dichiarato la nullità dei contratti di acquisto, poiché i terreni appartenevano al demanio collettivo della popolazione di Ceprano. Successivamente, il Comune aveva richiesto la restituzione dei fondi e l'avvio dei procedimenti per la reintegra demaniale. Dopo vari passaggi con la Regione Lazio — che indicava la possibilità di risolvere la questione mediante permuta con terreni allodiali equivalenti — l’ente comunale restava tuttavia inerte sulle istanze proposte da ASPI, culminate nella richiesta formale del 29 ottobre 2024.
ASPI aveva quindi chiesto al TAR l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune e la condanna di quest’ultimo a provvedere, anche tramite l’eventuale nomina di un Commissario ad acta. Il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la legittimazione attiva di ASPI insussistente e declinando la giurisdizione amministrativa a favore di quella ordinaria, inquadrando l’istanza come proposta contrattuale e non come attivazione di procedimento amministrativo. Da qui l’appello della società avanti al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato ha approfondito la natura giuridica dell’istanza di ASPI, ritenendo che, in base all’art. 3, commi 8-bis e 8-ter, della legge n. 168/2017, la permuta tra terreni gravati da usi civici e altri suoli non può essere assimilata a una fattispecie meramente negoziale, in quanto il procedimento è espressione delle prerogative pubblicistiche di amministrazioni e Regioni. Ne deriva che la richiesta di ASPI configura domanda di avvio di procedimento amministrativo, rispetto alla quale, ove sorga l’inerzia dell’ente, è applicabile il rito speciale per il silenzio inadempimento previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a. Il Tar, quindi, ha errato nel declinare la giurisdizione e nel dichiarare la domanda inammissibile.
Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di ASPI e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha affermato la giurisdizione amministrativa sulla controversia, rimettendo il giudizio al TAR Lazio per il merito. Dal punto di vista economico e degli effetti, la decisione non statuisce sulla fondatezza della pretesa di ASPI, ma consente alla società di vedere esaminata l’istanza nel merito da parte del giudice amministrativo. Le spese per entrambi i gradi sono state compensate, considerata la novità della questione sollevata.

