Gasdotti Italia ottiene l'annullamento del diniego comunale sulla servitù per il gasdotto
Pubblicato il: 12/19/2025
Gli avvocati Gianluigi Pellegrino, Gianmarco Poli e Daniele Rosato hanno assistito la Società Gasdotti Italia S.p.A.; l'avvocato Massimo Spinozzi ha rappresentato il Comune di Montalto delle Marche; l'avvocato Sara Api ha rappresentato la Regione Marche.
Il contenzioso deciso dal Consiglio di Stato (Sezione Quarta) con la sentenza n. 9733/2025, pubblicata il 10 dicembre 2025, riguarda il conflitto di competenza tra Società Gasdotti Italia S.p.A. (SGI), il Comune di Montalto delle Marche e la Regione Marche. La vicenda trae origine dal ricorso (RG 5418/2025 e RG 5770/2025) promosso da SGI contro il diniego del Comune di Montalto delle Marche all'adozione dei decreti impositivi di servitù e occupazione temporanea dei terreni necessari per la realizzazione del gasdotto "Anello Val d’Aso", opera già autorizzata con dichiarazione di pubblica utilità dalla Regione Marche (decreto n. 452/2023).
SGI, società di trasporto di gas naturale, aveva ricevuto l’autorizzazione regionale per l’opera, ricomprendente territori di diversi comuni marchigiani fra cui quello resistente. Davanti al rifiuto opposto dall’amministrazione comunale, motivato dalla supposta incompetenza a disporre atti espropriativi per opere realizzate da privati e da altri rilievi, la società ha avanzato istanza di riesame e successivamente ha adito il TAR per le Marche. Regione e Comune hanno espresso posizioni divergenti circa la titolarità della funzione espropriativa: la Regione Marche riteneva delegata ai comuni tale funzione anche per le opere di pubblica utilità non statali, il Comune negava tale lettura invocando la competenza regionale.
Il TAR Marche, con sentenza n. 420/2025, ha respinto il ricorso di SGI, affermando che la delega ai comuni ex art. 9, comma 2, della L.R. 17/1979 riguarderebbe solo le "opere pubbliche" in senso stretto e non le "opere di pubblica utilità" realizzate da soggetti privati, attribuendo così la legittimazione all'adozione degli atti espropriativi alla Regione, quale titolare della dichiarazione di pubblica utilità. Il TAR ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento della Regione Marche in giudizio, ordinandone l’estromissione.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del TAR ritenendo fondato l’appello principale di SGI e accogliendo anche quello della Regione su alcuni capi. L’elemento giuridico decisivo è stata la corretta interpretazione dell’art. 9 L.R. 17/1979: la delega dei poteri espropriativi ai comuni, secondo il Consiglio di Stato, ricomprende anche le opere di pubblica utilità autorizzate dalla Regione, salvo quelle di spettanza statale, in coerenza sia con la lettera sia con la ratio della norma. Il Collegio ha chiarito che anche secondo il Testo Unico Espropri, la regione può delegare propri poteri espropriativi ai comuni e la distinzione tra opere pubbliche e di pubblica utilità, sostenuta dal TAR, non risulta fondata rispetto alla delega regionale vigente nelle Marche. Inoltre, il Consiglio di Stato ha giudicato insussistenti anche tutti gli altri motivi di diniego addotti dal Comune, sia in punto conflitto di interessi sia sul supposto difetto di pubblico interesse e su altri aspetti procedurali.
La sentenza annulla dunque la determina dirigenziale comunale prot. n. 9488 del 4 novembre 2024 che aveva negato i provvedimenti richiesti da SGI e impone al Comune di provvedere sull’istanza della società entro 90 giorni, nell’esercizio della delega regionale e secondo i criteri conformativi esposti in motivazione. Sul piano economico e giuridico, ciò sblocca la possibilità di estendere la rete del gasdotto su aree ricadenti nel Comune resistente, consentendo così la prosecuzione dell’opera pubblica e ponendo fine allo stallo amministrativo dovuto all’individuazione dell’ente competente. Le spese di lite dei due gradi di giudizio sono state compensate in ragione della novità delle questioni.

