GSE ottiene conferma della decadenza incentivi per impianto fotovoltaico Walter Tosto
Pubblicato il: 12/19/2025
L’avvocato Andrea Sticchi Damiani ha rappresentato Walter Tosto S.p.A.; gli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei servizi energetici – Gse S.p.A.
Il contenzioso all’esame del Consiglio di Stato, Sezione Seconda (sentenza n. 9746/2025, n.r.g. 694/2025), ha visto contrapposti da un lato Walter Tosto S.p.A., titolare di un impianto fotovoltaico a Chieti, e dall’altro il Gestore dei servizi energetici – Gse S.p.A.
La causa trae origine dal provvedimento del Gse che dichiarava la decadenza della società dal diritto alle tariffe incentivanti IV Conto Energia per il proprio impianto fotovoltaico e la richiesta di restituzione delle somme già percepite. Gli altri ministeri intimati – Ministero delle imprese e del Made in Italy, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell’agricoltura – non si sono costituiti in giudizio.
La vicenda prende le mosse nel 2012, quando Walter Tosto S.p.A. aveva ottenuto l’ammissione agli incentivi Gse per il proprio impianto fotovoltaico, dopo aver presentato la documentazione richiesta tra cui quella relativa alla tipologia “impianto su edificio”. Dopo anni di erogazione degli incentivi, il Gse, a seguito di nuovi controlli avviati nel 2016, riscontrava presunte irregolarità nella documentazione riguardante la provenienza dei moduli fotovoltaici e la loro rispondenza alle norme tecniche (CEI EN 61215), rilevando che parte dei moduli installati sarebbero riconducibili al produttore cinese Hengji. Nel 2019 il Gse dichiarava la decadenza dagli incentivi, mentre un successivo provvedimento del 2020 riammissiva la società ad un contributo ridotto al 90%.
In primo grado, il TAR Lazio ha respinto il ricorso principale di Walter Tosto S.p.A., dichiarando improcedibile un primo atto di motivi aggiunti ma accogliendo quelli riferiti al provvedimento di riesame del 2021, annullando solo quest’ultimo. Il resto della pretesa della società, tra cui la richiesta di annullamento della decadenza e il ripristino integrale degli incentivi, è stata rigettata dal TAR.
La società ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo che il provvedimento di decadenza costituirebbe esercizio di autotutela amministrativa, tardivamente esercitata, e priva di motivazione sufficiente, oltre che vizia di violazione del contraddittorio. Il Consiglio di Stato ha approfonditamente affrontato i rilievi sollevati dalla società appellante, ribadendo che il potere esercitato dal Gse nel caso in esame non configura l’esercizio dell’autotutela amministrativa, bensì un atto vincolato di decadenza accertativa, fondato sull’assodata mancanza dei requisiti oggettivi per l’ammissione all’incentivo, come già chiarito dalla stessa giurisprudenza amministrativa.
Quanto alla tempistica del provvedimento, il Collegio ha escluso la retroattività dei limiti temporali introdotti dalla nuova normativa sull’autotutela. In merito alle garanzie del contraddittorio, il Consiglio di Stato ha rilevato che la società ha avuto modo di interloquire con l’amministrazione, non essendovi violazioni sostanziali sotto questo profilo. Sul piano giuridico, la decisione ruota sull’accertamento della mancanza nei moduli installati dei requisiti richiesti sia dalla normativa tecnica (con riferimento alla certificazione CEI EN 61215) che dalle regole incentivanti. Il Gse, non essendo nelle condizioni di accertare con sicurezza la conformità dei moduli prodotti, ha correttamente dichiarato la decadenza dagli incentivi, come previsto dall’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011 e dagli allegati del d.m. 31 gennaio 2014, secondo l’interpretazione costante in materia da parte della giurisprudenza.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dalla società, confermando la decadenza dagli incentivi e la legittimità dell’azione amministrativa del Gse. Sul piano economico e giuridico, Walter Tosto S.p.A. non avrà diritto all’erogazione integrale delle tariffe incentivanti, fermi restando gli effetti conservativi già riconosciuti limitatamente alla misura del 90%. Le spese di giudizio, stante la particolarità della vicenda, sono state compensate tra le parti.

