Luminosa Energia ottiene conferma della proroga per il nuovo impianto a Benevento
Pubblicato il: 12/12/2025
Gli avvocati Felice Laudadio e Giuseppe Marsicano hanno assistito la Provincia di Benevento. L'avvocato Bartolomeo Cozzoli ha rappresentato Luminosa Energia s.r.l.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, si è pronunciato sul ricorso n. 4761/2025 promosso dalla Provincia di Benevento contro il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e Luminosa Energia s.r.l., vertente sulla legittimità della proroga del termine per l’avvio dei lavori relativi all’impianto energetico già autorizzato con Decreto 55/04/2010 e successivamente più volte prorogato, da ultimo fino al 29 giugno 2026 con il provvedimento del 3 febbraio 2025.
La controversia trae origine dalla complessa vicenda autorizzativa di una centrale energetica, la cui realizzazione è stata dilazionata a causa di ripetuti contenziosi amministrativi e della necessità di adeguare il progetto alle tecnologie più avanzate nel settore (BAT). Dopo una prima istanza di modifica progettuale accolta dal Ministero con decreto del 2020, la società Luminosa Energia ha ottenuto ulteriore proroga dei termini per l’avvio dei lavori in ragione dell’emergenza Covid e dei sopravvenuti procedimenti giurisdizionali, sino al provvedimento impugnato dalla Provincia.
Nel frattempo, i vari decreti di proroga erano già stati oggetto di giudizi innanzi allo stesso TAR (con rigetto dei ricorsi nelle sentenze nn. 2555/2024 e 2720/2024), con appelli pendenti dinanzi al Consiglio di Stato. Il nuovo procedimento si innestava su questa cornice processuale, portando nuovamente la questione davanti al TAR Lazio.
In particolare, la Provincia di Benevento ha sostenuto che la proroga sarebbe illegittima per assenza dei presupposti normativi (mancanza di forza maggiore o difficoltà realizzative), per il riferimento a giudizi pendenti risalenti, per la carenza di limiti temporali certi e per difetto di compatibilità con la normativa urbanistica e ambientale, oltre che per presunte illegittimità del procedimento espropriativo. Di contro, Luminosa Energia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e ha chiesto il rigetto nel merito.
Il TAR ha ritenuto infondate le censure di merito relative ai presupposti per la proroga e al presunto contrasto con la normativa urbanistica, richiamando la disciplina speciale per le infrastrutture energetiche e la funzione di variante urbanistica dell’Autorizzazione Unica. Decisiva è risultata la normativa di settore (art. 1-quater D.L. 239/2003), che impone di neutralizzare dal computo dei termini i periodi di pendenza dei contenziosi e consente la proroga in presenza di cause di forza maggiore non imputabili al richiedente, come nella fattispecie. Il provvedimento di proroga era inoltre ancorato a un termine certo (29 giugno 2026) e risulta coerente con la ratio della legge di conferire certezza agli investimenti nel settore energetico.
La decisione del TAR Lazio ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile (quanto al profilo espropriativo, per carenza di legittimazione della Provincia) e per il resto lo ha rigettato, confermando la legittimità della proroga disposta dal MASE. La Provincia è stata conseguentemente condannata al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero e di Luminosa Energia s.r.l., per euro 3.000 ciascuno. Rimane così salda la possibilità per Luminosa Energia di avviare i lavori entro il nuovo termine fissato, salvo gli esiti dei relativi giudizi pendenti su altre questioni autorizzative.

