Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Altair Funeral ottiene subentro nell’appalto per il crematorio Flaminio


Pubblicato il: 12/22/2025

L’avvocato Nicola Marcone ha assistito Altair Funeral s.r.l., Edilver s.r.l. e Officine Meccaniche Ciroldi s.p.a.; l’avvocato Stefano Scicolone ha rappresentato Ama s.p.a.; l’avvocato Carlo Mastropaolo ha rappresentato Edil.Pic.Ad. s.r.l.

Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta), con la sentenza n. 9770/2025 nel ricorso n. 4473/2025, si è pronunciato sull’appello proposto da Altair Funeral s.r.l. (mandataria di un costituendo raggruppamento con Edilver s.r.l. e Officine Meccaniche Ciroldi s.p.a.) contro Ama s.p.a. e Edil.Pic.Ad. s.r.l. La controversia riguarda l’affidamento della conduzione e manutenzione delle sei linee del complesso crematorio presso il cimitero Flaminio di Roma per 36 mesi (CIG B09C47B7DA), servizio da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Altair Funeral aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione in favore di Edil Pic, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro nella relativa esecuzione.

La vicenda trae origine dall’esito della gara indetta da Ama s.p.a., al termine della quale veniva disposta l’aggiudicazione in favore di Edil.Pic.Ad. s.r.l. nonostante, secondo Altair Funeral, la mancanza di un requisito fondamentale di qualificazione tecnica. In particolare, la legge di gara prescriveva che, per le lavorazioni relative agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti (SOA OS14), la concorrente dovesse possedere la relativa attestazione SOA. Edil Pic, non possedendo tale qualifica, aveva dichiarato di affidare tutte le attività rientranti nella categoria OS14 tramite subappalto necessario. Tale impostazione era stata ritenuta ammissibile dalla commissione di gara e confermata dal Tar Lazio, che aveva respinto il ricorso di Altair Funeral con sentenza n. 8199/2025.

Dopo la pronuncia di primo grado sfavorevole presso il Tar Lazio, il raggruppamento con Altair Funeral ha proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo che Edil Pic non poteva legittimamente ricorrere al subappalto necessario per la categoria prevalente dei lavori, in quanto la normativa consente al concorrente di avvalersi del subappalto necessario solo per le categorie scorporabili e non per quelle prevalenti.

Il Consiglio di Stato, ripercorsi i presupposti normativi e la disciplina dei contratti misti, si è concentrato su due aspetti decisivi: la necessità, anche nei contratti misti, di possedere i requisiti di qualificazione per ogni prestazione oggetto dell’appalto; e l’illegittimità del subappalto necessario come rimedio esclusivo alla carenza di qualificazione nella categoria prevalente. Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo di Altair Funeral, riscontrando la mancanza della qualificazione SOA OS14 da parte di Edil Pic come carenza impeditiva della partecipazione di quest’ultima, non sanabile tramite subappalto.

La decisione del Consiglio di Stato comporta l’accoglimento dell’appello, l’annullamento dell’aggiudicazione ad Edil Pic e la declaratoria di inefficacia del contratto già stipulato tra Ama s.p.a. ed Edil Pic a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. A partire da tale momento, previa verifica positiva dei requisiti, dovrà subentrare il raggruppamento composto da Altair Funeral, Edilver e Officine Meccaniche Ciroldi per il periodo contrattuale residuo. Vengono salvaguardate le prestazioni già eseguite e la durata del nuovo rapporto viene parametrata ai 36 mesi previsti dal contratto originario, depurata delle attività già svolte. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.