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Il Consiglio di Stato conferma il diritto del GSE al recupero delle somme per incentivi non dovuti


Pubblicato il: 12/22/2025

L’avvocato Antonella Iannotta ha rappresentato Casteldrione Energia Solare S.r.l.; gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Il contenzioso tra Casteldrione Energia Solare S.r.l. e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) ha avuto origine dalla decisione di quest’ultimo di recuperare le somme pagate, tra il novembre 2007 e dicembre 2014, a titolo di rivalutazione ISTAT delle tariffe incentivanti, riferite all’impianto fotovoltaico “SAFAB San Severo”. Il procedimento, iscritto a ruolo con n. 5826/2023, ha visto il suo epilogo con la sentenza n. 9777/2025 emessa dall Sezione seconda del Consiglio di Stato, pubblicata l’11 dicembre 2025.

La vicenda trae origine dal riconoscimento, dapprima, degli incentivi previsti dal cosiddetto “Primo Conto Energia” (DM 28 luglio 2005) all’impianto, inizialmente di titolarità di Sagedil S.r.l. e poi di Casteldrione Energia Solare. Tra le condizioni di incentivazione era prevista, secondo la società, la possibilità di vedersi riconosciuta una rivalutazione ISTAT annuale sugli importi delle tariffe. Tuttavia, con il DM 6 febbraio 2006, si stabiliva che tale rivalutazione sarebbe stata preclusa per le richieste successive all’entrata in vigore del DM 28 luglio 2005. Nonostante ciò, la società beneficiò per diversi anni della rivalutazione, finché il GSE ne dispose il recupero per un totale di oltre 500 mila euro, tramite compensazione sulle future spettanze.

La società tentò inizialmente azione davanti al Tribunale ordinario di Roma; la Cassazione (ord. 29922/2017) riconobbe però la giurisdizione del giudice amministrativo, e il processo proseguì davanti al TAR Lazio (n.r.g. 2844/2018), che respinse il ricorso della società e confermò la legittimità dell’azione restitutoria del GSE. Casteldrione impugnò la sentenza di primo grado dinanzi al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha focalizzato la decisione su alcuni elementi giuridici rilevanti: la natura interpretativa e non innovativa del DM 6 febbraio 2006, come già stabilito dall’Adunanza plenaria (n. 9/2012); l’assenza di un diritto “consolidato” in capo alla società per la rivalutazione ISTAT, essendo il rapporto con il GSE interamente successivo alla modifica normativa; la non configurabilità di un affidamento tutelabile sulle somme percepite erroneamente; e la legittimità della compensazione operata dal GSE anche in presenza di contestazioni giudiziarie, data la natura pubblicistica e autoritativa dei provvedimenti di accertamento del credito.

Con la decisione n. 9777/2025 il giudice amministrativo ha definitivamente rigettato l’appello di Casteldrione Energia Solare, confermando la piena legittimità dell’operato del GSE sul recupero delle somme e la compensazione delle stesse con gli incentivi successivi. Di conseguenza, la società dovrà restituire oltre 535 mila euro e versare al GSE le spese di lite del grado di appello, liquidate in 5.000 euro oltre accessori di legge.