Il GSE prevale sulla decadenza degli incentivi fotovoltaici Dimac
Pubblicato il: 12/22/2025
L’avvocato Germana Lucia Riccarda Cassar ha rappresentato Dimac S.r.l. Gli avvocati Stefano Fiorentini, Luciano Mariani e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9780/2025 (ricorso n. 258/2024), ha affrontato il contenzioso promosso da Dimac S.r.l. contro Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. circa la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti del cosiddetto “Secondo Conto Energia” (D.M. 19 febbraio 2007), relative ad un impianto fotovoltaico di 99,86 kWp nel Comune di Gattinara (VC), identificato con il numero 540715. Alla base del ricorso vi era il provvedimento di decadenza adottato dal GSE, contro cui Dimac aveva già presentato ricorso respinto in primo grado dal T.A.R. Lazio.
La vicenda trae origine dalla domanda, presentata da Dimac nel 2011, per l’accesso alle tariffe incentivanti, comprensive della maggiorazione per impianti integrati avendo effettuato la bonifica da eternit. Dopo il primo riconoscimento degli incentivi, nel 2014 il GSE avviava una verifica da cui emergevano tre profili di irregolarità: la tardiva comunicazione di fine lavori al Comune di Gattinara rispetto al termine del 31 dicembre 2010; la non completa integrazione architettonica dell’impianto sulla copertura; la parzialità della bonifica delle coperture in eternit.
A seguito dell’istruttoria, il GSE revocava l’ammissione agli incentivi del “Secondo Conto Energia” e successivamente riconosceva all’impianto le tariffe, meno favorevoli, del “Terzo Conto Energia”.
Il giudizio amministrativo in primo grado si chiudeva a sfavore di Dimac, con la conferma della legittimità della revoca, poiché ritenuti insoddisfatti i requisiti essenziali: la tardiva comunicazione di fine lavori era valutata causa automatica di decadenza, la mancata integrazione architettonica precludeva la maggiorazione della tariffa e non era data prova sufficiente della bonifica totale dell’amianto.
Nel giudizio d’appello, Dimac articolava censure sulla natura della comunicazione di fine lavori, sostenendo che si trattasse di adempimento meramente formale, e contestava la possibilità di disporre la decadenza solo in presenza di violazioni "rilevanti" ai sensi della normativa sopravvenuta.
Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto infondate tali tesi, ribadendo che la normativa speciale del regime transitorio "Salva Alcoa" impone, quale condizione indefettibile per il beneficio, non solo la fine dei lavori entro il termine ma anche tutte le comunicazioni prescritte. Ha quindi escluso ogni distinzione tra requisiti sostanziali e formali, precisando che la disciplina di favore esige il rispetto cumulativo delle condizioni e che non trova applicazione il criterio della "rilevanza" della violazione proprio del regime ordinario. Anche il richiamo all’autotutela amministrativa è stato rigettato, trattandosi, secondo la sezione, di esercizio di un ordinario e doveroso potere di verifica e successivo controllo da parte del GSE.
Il Consiglio di Stato ha pertanto dichiarato l’appello in parte inammissibile, in parte improcedibile e per il resto infondato, confermando la decadenza di Dimac dagli incentivi del "Secondo Conto Energia" e la condanna alle spese, quantificate in 5.000 euro oltre accessori a favore del GSE. In concreto, la decisione comporta la definitiva perdita per Dimac delle più favorevoli tariffe incentivanti, con conseguenze economiche rilevanti e la sottoposizione dell’impianto alle condizioni meno vantaggiose del "Terzo Conto Energia".

