Vittoria del GSE in Consiglio di Stato su artato frazionamento di impianti eolici
Pubblicato il: 12/22/2025
Gli avvocati Giulio Napolitano, Raffaele Fragale e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.; l’avvocato Maurizio Piero Betti ha rappresentato Windkraft 8.1 S.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con sentenza n. 9781/2025 (ricorso n. 6135/2024), ha deciso sulla controversia tra Windkraft 8.1 S.r.l. e Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., avente ad oggetto il diniego di accesso agli incentivi per un impianto eolico sito nel Comune di Ruoti (PZ), con codice FER103661. Il provvedimento era stato originariamente adottato dal GSE il 20 marzo 2018, all’esito di accertamenti circa un presunto artato frazionamento dell’impianto. Ruvento S.r.l., soggetto responsabile di un secondo impianto collegato alla vicenda, non si è costituita in giudizio.
La questione trae origine dal provvedimento con cui GSE aveva respinto la richiesta di incentivi, ritenendo che i due impianti (FER103661 e FER103664, rispettivamente attribuiti a Windkraft 8.1 e Ruvento) costituissero di fatto un unico impianto di potenza superiore ai limiti normativi per l’accesso agli incentivi.
Secondo il GSE, diversi indici rilevavano una volontà di frazionamento artificioso: la presenza del medesimo soggetto nell’assetto societario di entrambe le società, la coincidenza delle particelle catastali dei punti di connessione, nonché la contestuale tempistica delle richieste autorizzative, l’inizio dei lavori e l’entrata in esercizio dei due impianti.
La prima decisione di merito era stata adottata dal TAR Lazio, sezione terza ter, con sentenza n. 8975 del 6 maggio 2024, che aveva confermato la decisione del GSE rilevando la sussistenza sia del collegamento oggettivo attraverso la localizzazione dei punti di connessione sulla stessa particella catastale, sia del collegamento soggettivo per la presenza di uno stesso amministratore e socio in società collegate tra i gestori dei due impianti.
Windkraft 8.1 aveva quindi proposto appello al Consiglio di Stato, articolando diversi motivi, tra cui l’assenza di legami societari rilevanti, l’errata valutazione della coincidenza temporale delle fasi burocratiche e costruttive e la censura relativa alle spese di giudizio.
Nel pronunciarsi sull’appello, il Consiglio di Stato richiama una giurisprudenza ormai consolidata in materia di incentivi alle energie rinnovabili e di artato frazionamento. La Corte ribadisce che è sufficiente la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti per fondare il giudizio di frazionamento artificioso, senza necessità di una rigorosa sovrapponibilità con le fattispecie tipizzate dal codice civile in tema di controllo societario. Inoltre, la definizione stessa di “impianto” comprende non solo gli elementi fisici principali, ma anche i punti di connessione e i misuratori.
Nel caso concreto, la sussistenza di un intreccio societario - pur in assenza di una partecipazione maggioritaria diretta -, la completa coincidenza temporale tra le due iniziative e la contiguità dei luoghi sono stati ritenuti elementi decisivi.
Il Consiglio di Stato ha, quindi, confermato che Windkraft 8.1 e Ruvento hanno operato in modo coordinato, presentando frazionamenti finalizzati ad eludere i limiti per l’accesso agli incentivi, configurando così un’operazione unitaria camuffata da interventi separati secondo la definizione di artato frazionamento data dal d.m. 23 giugno 2016.
La decisione finale ha visto il rigetto dell’appello di Windkraft 8.1 e la conferma della legittimità dell’operato del GSE. In conseguenza, Windkraft 8.1 non potrà beneficiare degli incentivi richiesti e dovrà rifondere al GSE le spese del giudizio di secondo grado, liquidate in euro 5.000 oltre accessori di legge.

