Il Consiglio di Stato riconosce il diritto del GSE a escludere En Full dagli incentivi eolici
Pubblicato il: 12/23/2025
L'avvocato Simone Cadeddu ha rappresentato En Full S.r.l.; gli avvocati Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
Il contenzioso ha visto contrapposti En Full S.r.l. e Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in seguito al diniego dell’accesso ai meccanismi di incentivazione previsti dal D.M. 6 luglio 2012 per un impianto eolico on-shore di En Full sito nel Comune di Filiano (PZ). Il provvedimento contestato, n. GSEWEB/P20190342735 del 19 agosto 2019, riguardava in particolare la presunta artificiosità nello frazionamento tra due impianti, intestati rispettivamente a En Full S.r.l. e al Consorzio Nazionale Pro.Ge.A. Formazione S.r.l. La vicenda è giunta in appello al Consiglio di Stato (n. 7813/2024 R.G.), dopo la sentenza del TAR Lazio n. 14053/2024 che aveva già respinto il ricorso della società.
L’oggetto del contendere è il riconoscimento, da parte di GSE, di un artato frazionamento di un impianto eolico in due unità minori (ognuna da 0,195 MW), con presunti collegamenti sostanziali fra le società responsabili, desunti dalla coincidenza di particella catastale, ruoli societari della stessa persona fisica in entrambe le società coinvolte (in particolare il sig. Nicola Macchia), coincidenza delle date richieste di autorizzazione e unicità del preventivo di connessione. GSE aveva quindi negato l’ammissione dell’impianto agli incentivi contestando la veridicità della potenza dichiarata e affermando l’aggiramento delle regole di priorità per l’accesso in graduatoria.
En Full S.r.l. si era rivolta in primo luogo al TAR Lazio, che con la sentenza del luglio 2024 aveva riconosciuto la validità degli elementi indiziari a fondamento della decisione del GSE: tra questi, il sostanziale collegamento societario tra le due entità, concretizzato dalla presenza nelle rispettive strutture decisionali della medesima persona fisica. Respinta la doglianza secondo cui l’aver presentato in passato, e senza successo, domanda di iscrizione al Registro 2013 avrebbe escluso le presunzioni di collegamento. Contro questa decisione En Full aveva proposto appello al Consiglio di Stato.
Nell’esame della controversia, il Consiglio di Stato ha ribadito i principi applicativi già delineati in analoghi giudizi: la sussistenza dell’artato frazionamento può essere ragionevolmente desunta da una serie di indicatori gravi, precisi e concordanti. Non è necessaria la dimostrazione di un controllo societario in senso stretto, come previsto dagli articoli 2359 e 2497 c.c.; è invece sufficiente una valutazione complessiva di elementi oggettivi e soggettivi che indichino la riconducibilità delle iniziative a un unico centro decisionale. Nel caso esaminato, il collegamento sostanziale è stato ravvisato nella partecipazione attiva della medesima persona agli organi deliberativi e nella compartecipazione societaria, unitamente alle coincidenze di tempi e luoghi di autorizzazione e connessione degli impianti.
Il Consiglio di Stato ha dunque respinto l’appello di En Full S.r.l., confermando la sentenza del TAR Lazio e la validità del provvedimento del GSE. Secondo la pronuncia, l’insieme degli elementi raccolti era idoneo a comprovare l’unicità dell’operazione imprenditoriale e la natura elusiva del frazionamento degli impianti. Viene quindi sancita la decadenza dell’impianto FER003508 dalla graduatoria, il diniego all’accesso agli incentivi e la condanna di En Full S.r.l. al pagamento delle spese di lite per 5.000 euro in favore del GSE.

