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Il Consiglio di Stato conferma la linea del GSE sugli incentivi fotovoltaici: respinti gli appelli di Raggio di Puglia 2 s.r.l


Pubblicato il: 12/23/2025

Gli avvocati Simone Cadeddu e Jacopo Nardelli hanno assistito Raggio di Puglia 2 s.r.l.; gli avvocati Marco Orlando e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici – G.S.E. S.p.A.

Con le sentenze n. 09784/2025 (ricorso n. 9447/2024), n. 09785/2025 (ricorso n. 9448/2024) e n. 09786/2025 (ricorso n. 88/2025), tutte pronunciate dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato e pubblicate l’11 dicembre 2025, è stato definitivamente respinto l’appello della società Raggio di Puglia 2 s.r.l. contro il Gestore dei servizi energetici (GSE) e il Ministero delle imprese e del made in Italy. Le controversie riguardavano tre impianti fotovoltaici denominati rispettivamente “Cursio Giuseppe 2”, “Tartaglia Martino 1” e “Tartaglia Martino 5”, per i quali la società aveva richiesto l’accesso ai benefici previsti dalla legge n. 129/2010, ottenendo inizialmente una tariffa incentivante pari a 0,346 euro/kWh. A seguito di verifiche e sopralluoghi effettuati nel 2016 da Icim S.p.A., il GSE aveva riscontrato difformità documentali e strutturali, nonché carenze nella prova della tempestiva comunicazione di fine lavori al Gestore di rete entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che la comunicazione di fine lavori costituisce requisito sostanziale per l’ammissione agli incentivi e deve essere provata documentalmente, non potendo essere surrogata da presunzioni o da mere dichiarazioni tecniche. In particolare, i timbri postali o di accettazione del corriere, apposti nei primi giorni di gennaio 2011, non sono stati ritenuti prova certa dell’invio entro il termine di legge. Inoltre, le difformità riscontrate tra lo stato dei luoghi e le fotografie depositate in sede di qualifica hanno assunto rilievo decisivo, poiché la documentazione fotografica è considerata dalla giurisprudenza “prova privilegiata” dell’effettivo completamento dei lavori. Le giustificazioni addotte dalla società, basate su presunti interventi manutentivi successivi, sono state giudicate generiche e prive di riscontri oggettivi.

Il Collegio ha altresì escluso che i provvedimenti del GSE potessero qualificarsi come annullamenti in autotutela illegittimi, sottolineando che la rideterminazione della tariffa incentivante – ridotta a 0,291 euro/kWh – equivale a una decurtazione proporzionata e più favorevole rispetto alle percentuali di riduzione previste dalla normativa vigente ratione temporis, che avrebbero comportato una tariffa ancora inferiore. È stato inoltre richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, in presenza di provvedimenti plurimotivati, la legittimità anche di una sola delle motivazioni è sufficiente a sorreggere l’intero atto.

 

Le tre decisioni confermano dunque la correttezza dell’operato del GSE e consolidano l’orientamento secondo cui l’accesso agli incentivi per gli impianti fotovoltaici è subordinato al rigoroso rispetto degli adempimenti formali e sostanziali previsti dalla legge, a tutela dell’interesse pubblico e della certezza dei rapporti giuridici.