Vittoria delle imprese estrattive sulla riservatezza dei dati ambientali a Carrara
Pubblicato il: 12/23/2025
Gli avvocati Cristiana Carcelli e Luigi Cocchi hanno assistito Fb Cave S.r.l., In.Gr.A S.r.l., Carrara Marble Way S.r.l.; Riccardo Diamanti, Sergio Menchini, Antonio Lattanzi hanno rappresentato Escavazione Polvaccio S.r.l., Escavazione Marmi Canalbianco Alto S.r.l. e altri operatori del settore; Ferdinando Genovesi ha affiancato Alba Ventura S.r.l., Cave di Sponda S.r.l., C.M.M. S.r.l., Successori Adolfo Corsi Carrara S.r.l.; l’avvocato Micaela Chiesa, insieme a Umberto Fantigrossi e Diego Aravini, ha rappresentato Legambiente Nazionale – APS – Rete Associativa – ETS.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato sull’appello (RG n. 4120/2025) proposto dalle società estrattive Fb Cave S.r.l., In.Gr.A S.r.l., Carrara Marble Way S.r.l. e altri operatori del settore lapideo del comprensorio di Carrara, avverso la sentenza del TAR Toscana n. 748/2025, che aveva accolto il ricorso di Legambiente Nazionale – APS – Rete Associativa – ETS in materia di accesso ai dati ambientali relativi alle quantità di materiali estratti nelle cave tra il 2005 e il 2023.
La vicenda trae origine dall’istanza di accesso presentata da Legambiente al Comune di Carrara volta a ottenere, oltre alle quantità e tipologie di materiale estratto, anche la corrispondenza tra ciascuna cava, il concessionario e i dati identificativi.
Il Comune, dopo aver coinvolto i soggetti controinteressati, aveva accolto solo parzialmente la richiesta, oscurando i riferimenti puntuali ai titolari delle concessioni, motivando la decisione con la necessità di tutelare la riservatezza commerciale delle imprese, in conformità al d.lgs. 33/2013 e al d.lgs. 195/2005. Dopo il parere del Difensore civico regionale – che riteneva meritevole la doglianza di Legambiente – il Comune confermava la scelta di non divulgare i dati identificativi.
Legambiente ricorreva al TAR Toscana, che le dava ragione ritenendo infondata la limitazione posta dal Comune. Alcune società concessionarie proponevano quindi appello, si costituivano a supporto diversi operatori del settore e venivano sollevate anche opposizioni di terzo da altre imprese del comparto estrattivo, lamentando tra l’altro irregolarità nella notifica del ricorso di primo grado.
Il Consiglio di Stato ha dapprima rilevato come la notifica per pubblici proclami esperita in primo grado dal TAR non trovasse fondamento, dato che i controinteressati erano noti e facilmente identificabili tramite PEC. Tuttavia, dato l’esito favorevole degli appellanti, l’esame delle opposizioni è stato dichiarato improcedibile perché già “satisfattivo” per la posizione di tutti i controinteressati. Nel merito, la questione si è concentrata sull’equilibrio tra diritto di accesso alle informazioni ambientali e tutela della riservatezza commerciale delle imprese.
Il Collegio ha rilevato che la comunicazione dei dati aggregati sulle quantità e tipologie di materiale estratto ha già consentito a Legambiente di esercitare il proprio controllo ambientale, ritenendo invece che l’associazione tra i volumi estratti e i singoli operatori configuri una informazione di natura prettamente commerciale, suscettibile di incidere sulla concorrenza e quindi meritevole di protezione ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 195/2005. Legambiente non ha fornito sufficienti ragioni d’interesse qualificato tali da superare il diritto alla riservatezza commerciale.
Il Consiglio di Stato ha pertanto accolto l’appello delle società lapidee, riformato la sentenza del TAR e respinto il ricorso di Legambiente, dichiarando improcedibili le opposizioni di terzo. Le spese del giudizio sono state compensate per la novità e complessità delle questioni trattate. La decisione conferma la centralità del bilanciamento tra trasparenza e concorrenza nei dati sensibili relativi ad attività estrattive.

