Orta Energy vince sul blocco degli impianti eolici nella provincia di Viterbo
Pubblicato il: 12/23/2025
L’avvocato Germana Cassar ha rappresentato Orta Energy 8 S.r.l.; l’avvocato Elisa Caprio ha assistito la Regione Lazio; l’avvocato Cesare Cardoni ha rappresentato la Provincia di Viterbo; l’avvocato Gianluigi Pellegrino ha assistito il Comune di Manciano.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato con sentenza n. 9788/2025 (ricorso n. 9676/2024) su un contenzioso tra Orta Energy 8 S.r.l. e diversi enti pubblici - Regione Lazio, Provincia di Viterbo e Comune di Manciano - in relazione al diniego opposto alla realizzazione di un impianto eolico da 28,8 MW nei comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR).
La questione trae origine dall'istanza presentata da Orta Energy per l’autorizzazione a costruire un impianto eolico composto da quattro aerogeneratori, due dei quali localizzati in area ritenuta idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, D.lgs. 199/2021. La Regione Lazio aveva però respinto la richiesta ritenendo applicabile la DGR 171/2023, che - in attesa della definizione nazionale delle aree idonee/non idonee - fissava un limite provinciale allo sviluppo di nuove FER e introduceva di fatto un blocco per la provincia di Viterbo.
In primo grado il TAR Lazio aveva escluso la possibilità per Orta Energy di impugnare con successo i provvedimenti della Regione, giudicando tardiva e in parte inammissibile l’azione, in quanto la DGR avrebbe già avuto effetti immediatamente lesivi. Il TAR aveva inoltre confermato la legittimità delle misure regionali, ritenendole compatibili con il quadro normativo transitorio e le linee guida nazionali.
Il Consiglio di Stato, all’esito dell’appello di Orta Energy, ha ribaltato la decisione. Sono stati valorizzati vari elementi: la DGR n. 171/2023 non aveva natura di atto immediatamente lesivo e la lesione concreta nasceva solo con il diniego regionale; la normativa nazionale riserva alle Regioni una competenza residuale e non consente divieti generalizzati o blocchi aprioristici alla realizzazione di impianti FER, soprattutto senza una previa istruttoria sui singoli progetti; la decisione regionale non può prescindere dall’esame concreto del progetto e dal bilanciamento degli interessi ambientali ed energetici.
Gli elementi giuridici decisivi sono stati dunque la non immediata lesività degli atti di indirizzo meramente organizzativi della Regione, l’illegittimità della creazione di moratorie o limiti non previsti dalla legge statale e il necessario bilanciamento istruttorio caso per caso, in assenza di vincoli definiti per decreto interministeriale ai sensi dell’art. 20 D.lgs. 199/2021.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, annullando sia la DGR regionale sia il provvedimento attuativo che aveva negato l’ulteriore esame della richiesta di autorizzazione, disponendo la compensazione integrale delle spese processuali. La conseguenza giuridica immediata è la rinnovazione del procedimento autorizzativo senza la preclusione generalizzata derivante dalla delibera regionale; la decisione impone inoltre l’esame concreto dei progetti di impianti FER e rimuove blocchi automatici, così confermando un principio di libertà di iniziativa imprenditoriale nel rispetto del quadro normativo europeo e nazionale sulle energie rinnovabili.

