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Pissta Group ottiene l'annullamento dell'appalto stradale a Lecce


Pubblicato il: 12/23/2025

L’avvocato Lorenzo Colazzilli ha assistito Pissta Group S.r.l.; l’avvocato Laura Astuto ha rappresentato il Comune di Lecce; l’avvocato Ugo Luca Savio De Luca ha affiancato Pronto Strade S.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato l'11 dicembre 2025 sul ricorso n. 2285/2025 proposto da Pissta Group S.r.l. contro il Comune di Lecce e la società Pronto Strade S.r.l., aggiudicataria della concessione per il servizio quinquennale (CIG 9425310BDB) di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale dopo sinistri sulle strade comunali. Il valore della concessione è di 950.000 euro oltre eventuale proroga. La sentenza in esame nasce dall’annullamento dell'aggiudicazione effettuata dalla stazione appaltante a seguito di gara pubblica, preteso da Pissta Group in quanto seconda classificata.

Pissta Group aveva proposto ricorso davanti al TAR Puglia-Lecce impugnando la determina comunale di aggiudicazione a Pronto Strade S.r.l., ritenendo che quest’ultima non avesse dimostrato il possesso del requisito tecnico-professionale richiesto dal bando: servizi analoghi a favore di enti pubblici per almeno 570.000 euro nel triennio precedente. Tali contestazioni erano fondate su una dettagliata analisi della documentazione prodotta da Pronto Strade e afferenti sia ai rapporti con vari enti pubblici (Comuni e Province) sia all’effettiva esecuzione di servizi in regime di libero mercato, non sempre supportati da autorizzazioni o convenzioni idonee con l’ente pubblico proprietario della strada. La vicenda si è arricchita di ulteriori motivi aggiunti dopo nuove produzioni documentali.

Il TAR ha respinto la domanda ritenendo che Pronto Strade avesse comunque comprovato il possesso dei requisiti, operando una lettura sostanzialistica delle clausole di gara e valorizzando anche servizi resi in assenza di espliciti provvedimenti autorizzativi da parte degli enti pubblici, sulla base della verificazione affidata ad un esperto.

Pissta Group ha proposto appello sostenendo che la lettura del TAR trascurava la stretta interpretazione letterale della lex specialis di gara, che individuava chiaramente nei soli servizi effettuati a favore di enti pubblici il requisito tecnico-professionale richiesto, escludendo dal conteggio quelli svolti su richiesta di privati o senza specifica autorizzazione pubblica. Pissta ha inoltre contestato la validità del contratto di avvalimento prodotto da Pronto Strade, ponendo questioni di sottoscrizione, di tipo di servizi prestati e di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali da parte dell’ausiliaria.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, ribadendo che le clausole dei bandi di gara in materia di requisiti sono soggette a stretta interpretazione. Il requisito tecnico-professionale andava dimostrato mediante servizi resi effettivamente a favore di enti pubblici, o comunque autorizzati dagli stessi, con idonea documentazione. Pronto Strade, secondo i giudici, non ha raggiunto la soglia richiesta, non potendo essere computati una parte significativa dei servizi resi in regime di libero mercato senza esplicita autorizzazione pubblica. Inoltre, è stata accertata la nullità del contratto di avvalimento per difetto di forma e per assenza di iscrizione all’albo dell’ausiliaria.

Il Consiglio di Stato ha dunque annullato l’aggiudicazione originaria a favore di Pronto Strade e disposto l’aggiudicazione e il subentro di Pissta nel contratto, dichiarando l’inefficacia del precedente rapporto ex nunc dal trentesimo giorno dalla comunicazione della sentenza. Le spese di lite di entrambi i gradi, fissate in 8.000 euro, sono state poste a carico solidale del Comune di Lecce e di Pronto Strade S.r.l., così come le spese della verificazione tecnica. La sentenza fissa infine l’ultrattività degli effetti contrattuali per il periodo residuo di concessione, evidenziando il diritto di Pissta a subentrare per l’intero periodo originario previsto dal bando.