Il Consiglio di Stato accoglie gli appelli di R.I.D.A. Ambiente: caducata la delibera regionale e riaperta la partita sugli impianti TM
Pubblicato il: 12/16/2025
Gli avvocati Harald Massimo Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico hanno assistito R.I.D.A. Ambiente S.r.l. L’avvocato Rosa Maria Privitera ha rappresentato la Regione Lazio. L’avvocato Luigi Perrino ha rappresentato Refecta S.r.l.; l’avvocato Teresa Chieppa ha difeso la Regione Lazio nei giudizi paralleli; l’avvocato Sabrina Barra ha assistito la Città Metropolitana di Roma Capitale; l’avvocato Antonio Ciavarella ha difeso Roma Capitale; gli avvocati Gabriella Mazzoli e Maria Cristina Tandoi hanno rappresentato la Asl Roma 2.
Con le sentenze n. 09815/2025 (ricorso n. 7923/2024), n. 09816/2025 (ricorso n. 453/2024) e n. 09817/2025 (ricorso n. 419/2024), la Sezione Quarta del Consiglio di Stato ha accolto gli appelli proposti da R.I.D.A. Ambiente S.r.l. contro la Regione Lazio e diversi controinteressati, riformando le pronunce del T.a.r. Lazio che avevano dichiarato inammissibili o respinti i ricorsi della società.
La vicenda trae origine dalla delibera di Giunta regionale n. 290/2022, con cui la Regione Lazio aveva incluso gli impianti di trattamento meccanico (TM) tra quelli idonei al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01), equiparandoli agli impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB/TBM). R.I.D.A., gestore di un impianto TBM nell’ATO Latina, aveva contestato tale equiparazione, ritenendola lesiva e contraria alle norme europee e nazionali, poiché i TM sono privi della sezione biologica di stabilizzazione.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 09815/2025, ha ritenuto fondato il motivo di appello relativo alla caducazione automatica della D.G.R. 290/2022, conseguente all’annullamento della delibera ARERA n. 363/2021, da cui essa traeva diretta derivazione. Applicando il principio “simul stabunt simul cadent”, il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, ma ha accolto l’appello di R.I.D.A., riconoscendo l’errore del T.a.r. nel non rilevare la caducazione dell’atto regionale.
Con le sentenze n. 09816/2025 e n. 09817/2025, relative rispettivamente agli impianti della società -OMISSIS- & Co S.r.l. e di Ecosystem S.p.A., il Consiglio di Stato ha annullato le pronunce del T.a.r. che avevano dichiarato inammissibili i ricorsi di R.I.D.A. per difetto di interesse. Il Collegio ha chiarito che l’interesse della società ricorrente è concreto e attuale, poiché l’accertamento dell’inidoneità degli impianti TM concorrenti avrebbe comportato un vantaggio competitivo per R.I.D.A., con maggiori flussi di rifiuti da trattare provenienti dall’ATO Roma, notoriamente deficitario. È stato ribadito che il principio di prossimità e autosufficienza deve essere subordinato a quello di idoneità degli impianti, in linea con le BAT-C 2018 e con la normativa europea.
Le decisioni si fondano anche sul recente orientamento dell’Adunanza plenaria (sent. n. 10/2025 e n. 16/2024), secondo cui l’erronea esclusione dell’interesse a ricorrere integra un vizio processuale che impone l’annullamento della sentenza appellata e la rimessione al giudice di primo grado per l’esame nel merito.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli di R.I.D.A. Ambiente, sancendo la caducazione della delibera regionale n. 290/2022 e riconoscendo la legittimazione della società a contestare le autorizzazioni rilasciate a impianti TM concorrenti. Le cause tornano ora al T.a.r. Lazio per la trattazione nel merito, mentre le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Queste pronunce segnano un passaggio cruciale nella giurisprudenza in materia di gestione dei rifiuti, riaffermando la centralità del principio di idoneità degli impianti e la necessità di conformità alle migliori tecniche disponibili per garantire un ciclo dei rifiuti rispettoso delle norme ambientali e della concorrenza leale.

