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Techdow Pharma Italy confermata in gara per forniture ospedaliere


Pubblicato il: 12/23/2025

L’avvocato Tommaso Matteo Ferrario ha rappresentato Techdow Pharma Italy S.r.l.; l’avvocato Claudio Marrapese ha assistito Rovi Biotech S.r.l.; gli avvocati Giorgio Vecchione e Riccardo Vecchione hanno affiancato ESTAR, Ente Supporto Tecnico Amministrativo Regionale.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9835/2025 depositata il 12 dicembre 2025 (RG n. 8893/2025), ha deciso sulla controversia insorta in merito all’esclusione di Techdow Pharma Italy S.r.l. da una gara indetta da ESTAR, Ente Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, per la fornitura quadriennale di medicinali a diverse strutture della Regione Toscana.

L’appalto, svolto con procedura ristretta e sistema dinamico di acquisizione, riguardava in particolare i lotti relativi all’enoxaparina sodica in diversi dosaggi. Techdow era stata esclusa in favore di Rovi Biotech S.r.l., che si era classificata prima.

La questione aveva origine dall’interpretazione delle condizioni della lex specialis e dei capitolati tecnici di gara. In particolare, la stazione appaltante aveva ritenuto imprescindibile, sulla base di risposte a chiarimenti forniti in fase di gara, la dotazione di un dispositivo di sicurezza nelle siringhe preriempite con enoxaparina sodica, in ossequio al d.lgs. 81/2008 come modificato dal d.lgs. 19/2014, recependo la direttiva 2010/32/UE. Techdow aveva invece offerto siringhe prive di tale dispositivo, ritenendo non fosse un requisito tecnico della lex specialis.

Precedentemente, il TAR Toscana (sentenza n. 1834/2025) aveva valutato dirimente la circostanza che la normativa in tema di sicurezza sul lavoro detta obblighi solo per la fase esecutiva del contratto, non potendo essere anticipati a pena di esclusione nella selezione degli operatori. Sul punto, era stata richiamata la decisione del Consiglio di Stato n. 2768/2025, che aveva già escluso la possibilità di inserire, tramite chiarimenti, requisiti tecnici non previsti nella documentazione di gara.

Nel giudizio d’appello, Rovi Biotech ed Estar hanno insistito per la tesi secondo cui il dispositivo di sicurezza delle siringhe doveva essere considerato requisito minimo dell’offerta, già previsto dalla normativa e dalla lex specialis.

Il Consiglio di Stato ha però rilevato che né l’art. 12 del capitolato né altre disposizioni specificavano un simile requisito tecnico a pena di esclusione. Il paragrafo 9.4 del capitolato, concernente la sicurezza sul lavoro, è stato ritenuto riferito alle condizioni di esecuzione contrattuale, non alla partecipazione alla gara. Elemento dirimente è stato considerato il fatto che i presunti requisiti non fossero indicati né nella lex specialis né nella normativa come condizioni obbligatorie di partecipazione, ma piuttosto come obblighi gravanti sul datore di lavoro in sede esecutiva. Di conseguenza, non era lecito introdurre per via di chiarimenti ulteriori restrizioni o criteri selettivi non testualmente presenti negli atti di gara.

La decisione del Consiglio di Stato, quindi, ha respinto l’appello di Rovi Biotech S.r.l. e definito l’esclusione di Techdow come illegittima. Ne discende che Techdow viene reintegrata nella procedura di gara, con possibile modifica degli esiti dell’aggiudicazione, mentre le spese processuali sono state compensate tra le parti.

La sentenza afferma un principio di rilievo nell’ambito delle gare pubbliche: i chiarimenti e le disposizioni successive non possono integrare o modificare i requisiti tecnici previsti nella lex specialis, soprattutto quando l’obbligo invocato concerne solo la fase esecutiva e non quella di selezione dei partecipanti.