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Lamberti Spa ottiene conferma in Cassazione su avviso di accertamento carente


Pubblicato il: 12/17/2025

Gli avvocati Tonio Di Iacovo e Delia Berto hanno assistito Lamberti S.p.A.

La controversia esaminata dalla Corte di Cassazione, Sez. V civile, con sentenza n. 32138 pubblicata il 10 dicembre 2025 (RG n. 23568/2021), ha visto contrapposte l’Agenzia delle Entrate e Lamberti Spa, quest’ultima in qualità di società consolidante. La vicenda trae origine da un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2012, notificato alla società il 28 dicembre 2017. L’Agenzia contestava a Lamberti Spa l’indebito utilizzo di perdite in violazione dell’art. 84 del DPR n. 917/1986 e dell’art. 2 del D.L. n. 201/2011, procedendo al recupero a tassazione di maggiori redditi ai fini Ires per 1.336.787 euro e accertando una maggiore imposta Ires di 367.616 euro, oltre sanzioni.

La ripresa fiscale era fondata su una segnalazione interna del Centro Operativo di Venezia, allegata all’avviso di accertamento, nella quale si rettificavano in difetto le perdite dichiarate dalla società per l’anno 2012. Tale segnalazione, trasmessa alle diverse direzioni competenti, costituiva l’unica motivazione addotta dall’ufficio.

Lamberti Spa aveva impugnato l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, eccependo in via preliminare la nullità dell’atto per difetto di motivazione e, nel merito, l’insussistenza della pretesa tributaria. Le sue ragioni erano state pienamente accolte sia in primo sia in secondo grado: la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 535/2021 depositata il 12 febbraio 2021, confermava l’annullamento dell’avviso per difetto di motivazione.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 12 legge n. 12/2000 e dell’art. 42 DPR n. 600/1973, sostenendo che la motivazione era adeguata in quanto erano stati indicati normativa di riferimento, importi e allegata la segnalazione determinante l’accertamento. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza ai sensi dell’art. 366 c.p.c., non essendo stati riportati in modo puntuale i passi contestati della segnalazione e della sua motivazione nell’atto impugnato.

La chiave giuridica della controversia risiede nel principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e nell’obbligo di motivazione degli atti impositivi: la Suprema Corte ha rilevato che la semplice allegazione della segnalazione interna, priva di ulteriori dettagli sulle ragioni della rettifica, non consente un’adeguata “provocatio ad opponendum” e impedisce al contribuente di comprendere e contestare in modo consapevole la pretesa fiscale.

La Cassazione, dunque, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando annullamento dell’avviso di accertamento. La conseguenza diretta della pronuncia è la definitiva insussistenza dell’obbligo tributario per Lamberti Spa relativo alla contestazione oggetto di causa e la condanna dell’Agenzia al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, quantificate in 14.000 euro per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.