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Angelo Russello S.p.a. ottiene l’accesso agli atti Invitalia per la vertenza sulle quote societarie


Pubblicato il: 12/22/2025

Gli avvocati Flavio Iacovone e Bernardo Giorgio Mattarella hanno assistito Alberghiera Mediterranea S.r.l.; l’avvocato Giuseppe Aliquò ha rappresentato Angelo Russello S.p.a.; l’avvocato Stefano D’Ercole ha rappresentato Invitalia S.p.a.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9871/2025 (RG n. 5813/2025), ha risolto la controversia tra Alberghiera Mediterranea S.r.l. e Angelo Russello S.p.a., con l’intervento di Invitalia S.p.a.. Il contenzioso ha riguardato il diritto di accesso agli atti amministrativi relativi all’agevolazione concessa da Invitalia per la realizzazione di un complesso alberghiero a Licata. La decisione si inserisce in un giudizio di impugnazione della precedente sentenza del TAR Lazio (n. 11616/2025) che aveva accolto le richieste di Angelo Russello S.p.a..

L’origine della vicenda risale al 2015, quando Alberghiera Mediterranea S.r.l. ha chiesto a Invitalia una agevolazione finanziaria per investimenti in Sicilia. Nel 2017, Tourist Ferry Boat S.p.a., allora socia di maggioranza, ha ceduto il 35% delle quote sociali di Alberghiera Mediterranea a Angelo Russello S.p.a., a patto che entro il 31 dicembre 2018 fosse stipulato il contratto di appalto per la realizzazione delle opere. Non essendo stato stipulato il contratto entro tale data, nel 2024 le parti hanno riconosciuto l’avverarsi della condizione risolutiva della cessione.

Successivamente, Angelo Russello S.p.a. ha chiesto a Invitalia di accedere ai documenti del procedimento di finanziamento per tutelare le proprie ragioni nei confronti di Alberghiera Mediterranea S.r.l.. Invitalia ha respinto per due volte le istanze di accesso, motivando sulla genericità e la mancanza di un interesse giuridicamente tutelato. Soltanto dopo il secondo diniego la società ha proposto ricorso al TAR Lazio, che ha accolto la domanda e ordinato l’ostensione degli atti. Alberghiera Mediterranea S.r.l. ha quindi proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Il giudizio di appello si è focalizzato su due motivi: l’inammissibilità per mancata impugnazione del primo diniego e l’asserita genericità dell’istanza di accesso. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la seconda istanza presentasse fatti e prospettazioni nuove rispetto alla prima, grazie all’approfondita indicazione delle esigenze difensive e alla puntuale individuazione dei documenti richiesti. Ha inoltre affermato che l’ampiezza della documentazione richiesta trovava giustificazione nella complessità della posizione giuridica fatta valere da Angelo Russello S.p.a..

La decisione ha confermato due principi giuridici essenziali: la possibilità di reiterare istanze di accesso al ricorrere di elementi di novità e la necessità, in sede di accesso difensivo, di una valutazione solo sull’astratta pertinenza dei documenti richiesti rispetto alle esigenze difensive, senza che l’amministrazione o il giudice amministrativo sindachino sulla concreta rilevanza futura di tali documenti in eventuali procedimenti.

Il Consiglio di Stato ha così respinto l’appello di Alberghiera Mediterranea S.r.l., confermando il diritto di Angelo Russello S.p.a. ad ottenere copia degli atti richiesti da Invitalia. Sul piano economico e processuale, la pronuncia ha disposto la compensazione integrale delle spese di causa, lasciando quindi ciascuna parte gravata dei propri oneri.