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Comune di Modena ottiene conferma sul distanziometro per sale giochi


Pubblicato il: 12/23/2025

Gli avvocati Cino Benelli e Marco Dugato hanno assistito All Star S.r.l.; l'avvocato Stefano Maini ha rappresentato il Comune di Modena.

Nella causa amministrativa iscritta al n. 2036/2024 R.G., il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso presentato da All Star S.r.l. contro il Comune di Modena, in merito alla richiesta di indennizzo per la presunta revoca implicita della licenza per esercizio di attività di gioco lecito. La vicenda riguarda il locale sito a Modena, via Pico della Mirandola 40/a-42/a, la cui attività è stata interdetta a seguito dei provvedimenti di mappatura e applicazione del cosiddetto distanziometro, previsti dalla legge regionale Emilia Romagna n. 5/2013.

All Star S.r.l., che gestisce sale giochi e scommesse anche in altri comuni, aveva ottenuto la licenza nel maggio 2017. La società era coinvolta in una serie di ricorsi contro i provvedimenti comunali che individuavano e chiudevano attività di gioco presenti entro 500 metri da luoghi sensibili, come le scuole. Dopo la definitiva rinuncia ad un ricorso precedente, la società ha promosso l’azione n. 471/2020 davanti al Tar Emilia Romagna, contestando il diniego di indennizzo e una presunta revoca implicita dei propri titoli abilitativi a seguito delle nuove disposizioni.

In primo grado, il Tar Emilia Romagna (sentenza n. 21/2024) aveva già respinto le domande di All Star S.r.l., sulla base del carattere vincolato dei provvedimenti comunali e dell’insussistenza dei presupposti per la concessione di un indennizzo. La società ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato sostenendo, tra l'altro, la violazione dei principi costituzionali e sovranazionali sulla tutela dei beni e delle attività economiche.

La sentenza del Consiglio di Stato ribadisce alcuni punti chiave: la mappatura e l’allontanamento delle sale gioco condotte dal Comune di Modena sono atti meramente attuativi di disposizioni regionali vincolanti; tali provvedimenti non configurano una vera e propria 'revoca implicita', mancando di discrezionalità e non essendo imputabili ad una nuova valutazione autonoma del Comune. Inoltre, il collegio chiarisce che non può riconoscersi un diritto all’indennizzo, dal momento che non vi è stato un effetto espulsivo totale né impedimenti insormontabili alla delocalizzazione dell’attività.

Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 15 dicembre 2025, ha dunque rigettato l’appello di All Star S.r.l., confermando la legittimità dell’azione amministrativa del Comune di Modena e l’assenza di un fondamento per la richiesta di indennizzo. L’azienda è stata condannata al pagamento delle spese in favore del Comune per un importo di 9.000 euro, oltre accessori di legge. La decisione conferma la piena applicazione delle norme regionali a tutela dei luoghi sensibili rispetto all’esercizio del gioco lecito.