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Il Comune di Reggio Emilia ottiene conferma sulle chiusure delle sale giochi


Pubblicato il: 1/7/2026

L’avv. Cino Benelli ha rappresentato All Star s.r.l. L’avv. Berenice Stridi ha rappresentato il Comune di Reggio Emilia.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza n. 9893/2025 (ric. n. 7881/2024), pubblicata il 15 dicembre 2025, ha definitivamente respinto l’appello promosso dalla società All Star s.r.l. contro il Comune di Reggio Emilia, relativo alla chiusura di due sale giochi e scommesse ubicate nel territorio comunale. La vicenda trae origine dalle ordinanze comunali n. 800 e n. 801 del 30 ottobre 2019 che imponevano la chiusura delle attività, in applicazione della normativa regionale in materia di contrasto alla ludopatia.

La All Star s.r.l., titolare delle suddette sale con licenza rilasciata dalla Questura di Modena nel 2017, aveva ricevuto i provvedimenti di chiusura poiché gli esercizi erano ubicati a meno di 500 metri da una scuola materna, in violazione delle distanze minime previste dalla Legge Regionale Emilia-Romagna n. 5/2013 e dalle successive deliberazioni regionali e comunali. A seguito delle ordinanze, la società aveva dapprima presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto innanzi al TAR Emilia-Romagna. Parallelamente erano oggetto di rito anche gli atti presupposti, relativi alla mappatura dei luoghi sensibili.

In primo grado, il TAR Emilia-Romagna aveva rigettato il ricorso di All Star s.r.l. con sentenza n. 72/2024, statuendo la legittimità delle ordinanze di chiusura. Sentenze precedenti avevano inoltre già respinto le censure sugli atti presupposti, confermando la correttezza dei provvedimenti regionali e comunali relativi al distanziometro, sia in astratto che in concreto. L’appello amministrativo veniva quindi incardinato davanti al Consiglio di Stato, che ha confermato la precedente decisione di rigetto.

Il Consiglio di Stato ha esaminato dettagliatamente i tre principali motivi di appello. In primo luogo, è stata respinta la tesi della illegittimità derivata delle ordinanze di chiusura in virtù di un presunto vizio degli atti presupposti, poiché le precedenti decisioni giudiziarie avevano già confermato la legittimità di tali provvedimenti. In secondo luogo, il Collegio ha ritenuto infondata la denuncia di «effetto espulsivo» sul territorio del Comune in violazione del principio di proporzionalità: la possibilità di delocalizzazione delle attività rimaneva concretamente praticabile, come emerso da una verificazione tecnica, e l’eventuale impossibilità pratica di reperire locali liberi costituiva un ostacolo di fatto, non imputabile alla normativa. Infine, è stata riconosciuta l’infondatezza della censura relativa all’omessa riapertura del procedimento di delocalizzazione ex DGR n. 68/2019, dal momento che la disciplina regionale riguarda casi diversi da quello della società appellante e, in ogni caso, nessuna istanza formale in tal senso era stata presentata da All Star s.r.l.

La decisione sottolinea la legittimità del cosiddetto distanziometro, quale mezzo proporzionato e idoneo alla tutela di finalità sociali e di contrasto alle dipendenze dal gioco d’azzardo, sia in prospettiva astratta sia con riferimento alla situazione concreta del Comune di Reggio Emilia. Viene inoltre ribadito che la normativa regionale in materia non viola i principi costituzionali né europei.

Il Consiglio di Stato ha dunque respinto l’appello di All Star s.r.l. e condannato la società alla rifusione delle spese processuali, liquidate in 9.000 euro oltre accessori. La pronuncia comporta la conferma degli ordini di chiusura delle due sale giochi e consolida l’impianto regolatorio previsto dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Reggio Emilia nella prevenzione e contrasto della ludopatia.

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