Inwit ottiene conferma dal Consiglio di Stato sull’installazione di una stazione radio base a Morgex
Pubblicato il: 1/7/2026
L’avvocato Fabrizio Callà ha assistito il Comune di Morgex. L’avvocato Domenico Ielo ha rappresentato Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (Inwit).
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si è pronunciato sull’appello (RG n. 2689/2024) proposto dal Comune di Morgex avverso la sentenza del TAR Valle d’Aosta n. 15/2024, che aveva accolto il ricorso di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (Inwit) e, di conseguenza, aveva annullato il diniego all’autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile a Morgex, in località Chemin des Litzes. La controversia coinvolgeva, tra gli altri, lo Sportello Unico degli Enti Locali della Valle D’Aosta e il Consiglio Permanente degli Enti Locali, non costituiti in giudizio.
La vicenda trae origine dalla richiesta, presentata da Inwit il 28 febbraio 2023, per ottenere l’autorizzazione alla costruzione di una nuova stazione radio base su un’area comunale classificata come "Ei9: Marais", destinata prevalentemente ad usi agro-silvo-pastorali. Il Comune di Morgex aveva espresso parere negativo sulla conformità urbanistica dell’impianto, motivando anche con il riferimento alla vicinanza con una riserva naturale ed alla presunta mancanza di esigenza della nuova struttura. A seguito delle osservazioni proposte da Inwit, l’amministrazione ha ribadito il diniego, richiamando la non conformità della proposta al piano regolatore vigente.
Inwit ha quindi impugnato i provvedimenti amministrativi davanti al TAR, lamentando tra l’altro l’assenza di motivazione concreta nel diniego, la non sussistenza di un divieto legittimo imposto dal piano regolatore comunale e la contrarietà delle disposizioni urbanistiche comunali agli orientamenti della giurisprudenza e della normativa nazionale. Il TAR aveva accolto il ricorso di Inwit, ritenendo insussistente un divieto assoluto di installazione di impianti nelle aree indicate dal Comune. Il Comune di Morgex ha quindi proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, contestando la sentenza sotto diversi profili, tra cui la legittimità e la completezza dell’istruttoria amministrativa e la corretta interpretazione delle norme urbanistiche.
Nel nuovo grado di giudizio, il Consiglio di Stato ha ripercorso i motivi del ricorso, rilevando che la questione centrale poggiava sull’interpretazione delle norme di attuazione del piano regolatore (n.t.a.) in rapporto alla disciplina nazionale che qualifica le infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione come opere di urbanizzazione primaria. Secondo la giurisprudenza amministrativa e la normativa, tale qualifica implica la compatibilità generale con ogni destinazione urbanistica e preclude ai Comuni l’adozione di divieti generalizzati all’installazione degli impianti, salvo il rispetto di specifici presupposti puntualmente motivati.
L’elemento giuridico decisivo è consistito nell’affermazione di principio che l’omessa menzione della categoria "impianti di radio-telecomunicazione" tra le destinazioni esplicitamente ammesse dal piano regolatore comunale non può tradursi in un divieto generalizzato. Tale divieto, infatti, sarebbe in contrasto con la normativa statale e con i principi di diritto consolidati in seno al Consiglio di Stato e alla Corte di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, oltre che con le più recenti modifiche legislative del 2020 sul corretto insediamento urbanistico degli impianti di telecomunicazione.
Il Consiglio di Stato ha integralmente respinto l’appello del Comune di Morgex, confermando la sentenza di primo grado che annullava i provvedimenti di diniego e riconosceva la legittimità dell’istanza presentata da Inwit. La decisione ha ripercussioni sia giuridiche sia economiche, poiché assicura la possibilità per Inwit di procedere con l’installazione dell’impianto, rafforzando il principio secondo cui gli impianti di telecomunicazione godono di una presunzione di compatibilità urbanistica generale e che i Comuni devono motivare in modo puntuale eventuali limitazioni. L’ente locale è stato esonerato dal pagamento delle spese di lite in ragione della novità delle questioni esaminate.

