Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Regione Campania prevale sul tetto di spesa sanitario e sulla clausola di salvaguardia


Pubblicato il: 1/7/2026

L'avvocato Arturo Umberto Meo ha assistito Alma Center Servizi Medicali S.r.l.; gli avvocati Maria Luigia Schiano di Colella Lavina e Rosanna Panariello hanno rappresentato la Regione Campania; l'avvocato Giovanni Rajola Pescarini ha assistito l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato sul ricorso n. 5341/2025 proposto dalla società Alma Center Servizi Medicali S.r.l. contro la Regione Campania e l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, contestando gli atti regionali che fissano i limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Il giudizio si è sviluppato in seguito all’appello promosso da Alma Center, che aveva impugnato la sentenza del TAR Campania-Napoli (sezione IX, n. 7293/2024), non notificata, in merito ai limiti di budget e alla c.d. clausola di salvaguardia inserita nei contratti di accreditamento per l’anno 2022.

La vicenda origina dalla decisione della Regione Campania di passare dal sistema di tetti di spesa “di branca” a quello “di struttura”, fissando annualmente i budget spettanti alle singole strutture. Alma Center, in qualità di soggetto accreditato per diverse branche specialistiche, aveva sottoscritto il contratto di servizi 2022 contenente la clausola di salvaguardia, che obbligava a rinunciare a impugnare i provvedimenti sul budget per tale annualità. Contestando la legittimità di questi atti amministrativi, Alma Center si rivolgeva inizialmente al TAR e, in seguito all’esito sfavorevole, al Consiglio di Stato.

Il TAR Campania aveva dichiarato inammissibile sia il ricorso introduttivo sia quello per motivi aggiunti di Alma Center, rilevando come la sottoscrizione della clausola di salvaguardia comportasse la rinuncia a ogni pretesa impugnatoria relativa al budget 2022. Tale statuizione è stata poi contestata in appello, con un’articolata censura sia sulla natura vessatoria della clausola, sia sulla pretesa illegittimità della metodologia di assegnazione dei tetti di spesa, per presunte violazioni di norme interne ed europee in materia di concorrenza e buon andamento amministrativo.

Il Consiglio di Stato, prima di affrontare il merito, ha preso atto che l’appello proposto da Alma Center eccedeva i limiti dimensionali fissati dal d.P.C.S. 22 dicembre 2016, rilevando anche che l’autorizzazione preventiva necessaria non era stata richiesta tempestivamente. Nel merito, la pronuncia si sofferma su due temi centrali: la legittimità e rilevanza della clausola di salvaguardia e le questioni di giurisdizione. Il Collegio ha confermato l’orientamento giurisprudenziale che riconosce la legittimità della clausola di salvaguardia, interpretandola come uno strumento previsto nell’ambito della regolazione pubblicistica per l’accreditamento sanitario, sottolineando come la mancata tempestiva impugnazione dei provvedimenti amministrativi a monte impedisca di discutere la nullità della clausola in sé.

Sul piano giuridico, la decisione individua la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ai provvedimenti di assegnazione dei tetti di spesa e dei relativi contratti, escludendo sia il difetto di legittimazione di Alma Center dopo la sottoscrizione della clausola, sia la riconducibilità della materia a questioni meramente civilistiche che legittimerebbero l’applicazione delle regole sulla nullità contrattuale rilevabile d’ufficio.

Il Consiglio di Stato, con sentenza, ha dichiarato l’appello di Alma Center inammissibile, confermando la decadenza da ogni azione volta a contestare la clausola di salvaguardia e i relativi provvedimenti amministrativi. La pronuncia dispone la compensazione delle spese tra le parti e commina all’appellante la sanzione pecuniaria pari all’importo del contributo unificato (975 euro) per il superamento dei limiti dimensionali dell’atto senza preventiva autorizzazione. L’esito rafforza la validità del meccanismo previsto dalla Regione Campania in tema di tetti di spesa e di gestione degli accordi contrattuali con le strutture accreditate, segnando un importante consolidamento giurisprudenziale nell’ambito del contenzioso sanitario regionale.

Studi Coinvolti