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Consorzio Industriale Provinciale di Sassari ottiene conferma sulla riacquisizione delle aree ex ENI


Pubblicato il: 1/8/2026

Gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Federico Vanetti hanno assistito Eni Rewind S.p.A.; gli avvocati Bettino Arru e Riccardo Fuzio hanno rappresentato il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari; gli avvocati Sonia Sau e Mattia Pani hanno rappresentato la Regione Autonoma della Sardegna; l'avvocato Angela Francesca Canta ha assistito Nuove Tecno Energie S.r.l.; l'avvocato Fabrizio Bionda ha rappresentato il Comune di Porto Torres intervenuto ad opponendum; l'avvocato Stefano Carboni ha affiancato la Provincia di Sassari in qualità di interveniente.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9934/2025 (ricorso n. 9223/2023), si è pronunciato sull’appello proposto da Eni Rewind S.p.A. avverso la sentenza del TAR Sardegna n. 792 del 20 ottobre 2023, che aveva respinto le domande volte all’annullamento del provvedimento con cui il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari aveva disposto la riacquisizione coattiva di diverse aree di proprietà Eni nei pressi di Porto Torres. Nel giudizio sono state coinvolte, a vario titolo e con diverse domande e memorie, anche la Regione Autonoma della Sardegna, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la società Nuove Tecno Energie S.r.l., la Qair S.r.l., la Compagnie Financiere De St. Pierre S.r.l., il Comune di Porto Torres e la Provincia di Sassari quali interventori ad opponendum.

La vicenda trae origine dalla crisi finanziaria delle società del gruppo SIR degli anni Settanta e dalla successiva acquisizione delle aree industriali di Porto Torres da parte di Eni, tramite mandato fiduciario e successivo trasferimento ex lege degli impianti, in seguito alle leggi 784/1980 e 721/1981. Nel 2022-2023, il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari ha avviato il procedimento per riacquisire circa 665 ettari appartenenti a Eni, ritenendo che vi fosse il presupposto della cessazione di attività produttive sulle aree da più di un triennio, ai sensi dell’art. 63 l. 448/1998. Eni ha contestato l’iniziativa, ritenendo di vantare un diritto di proprietà speciale sulle aree ex SIR, ed ha impugnato sia gli atti del Consorzio che un collegato provvedimento della Regione che attribuiva un finanziamento PNRR a una società concorrente, senza però ottenere ragione dinanzi al TAR.

I ricorsi di primo grado, riuniti, sono stati respinti dal TAR che ha sancito, in particolare, la legittimità della riacquisizione consortile, la non sussistenza di un diritto reale in deroga, e l’assenza di vincoli ostativi in capo al Consorzio. Nel successivo appello al Consiglio di Stato, Eni ha dedotto multipli motivi di eccezione – dai vizi di sviamento di potere alla violazione delle norme speciali che avevano disposto i trasferimenti ex lege, dal difetto di presupposti oggettivi (inerzia e disinteresse) fino alla mancata nomina di un perito per la determinazione delle indennità.

Nel procedimento di secondo grado, il Consiglio di Stato ha ricostruito puntualmente la disciplina di settore e la funzione pubblicistica dei consorzi industriali e delle aree ASI, sottolineando, sulla base di ampia giurisprudenza, che il potere di riacquisto consortile si estende a tutte le aree all’interno del perimetro consortile a prescindere dall’origine del titolo di proprietà e dalla sussistenza di diritti “speciali”. Sono inoltre state escluse la necessità, ai fini dell’esercizio del potere consortile, di individuare un nuovo progetto produttivo già pronto o di considerare la semplice attività di bonifica come equivalente a un uso produttivo, a meno che quest’ultima non sia stata provata come ostativa in modo specifico per ogni singola area, onere che Eni non ha assolto.

Perno della decisione è stato l’accertamento che le aree oggetto di riacquisizione non erano effettivamente coinvolte in attività produttive da parte di Eni né sussisteva un unico insediamento funzionalmente integrato, e che i presupposti richiesti dalla legge – cessazione dell’attività industriale da oltre tre anni e localizzazione delle aree nel piano ASI – erano soddisfatti. Anche la censura circa la presunta assenza di destinazione industriale delle aree, sollevata solo in appello, è stata ritenuta inammissibile e, comunque, infondata.

Il Consiglio di Stato ha quindi respinto integralmente l’appello di Eni, confermando la legittimità del provvedimento consortile. Sul piano economico e giuridico la pronuncia determina stabilità all’apprensione delle aree da parte del Consorzio, mentre ogni questione patrimoniale relativa a quantificazione di corrispettivi viene demandata al giudice ordinario. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, con la sola eccezione dei costi per la consulenza tecnica che restano a carico di Eni.