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Padus ottiene l'annullamento della revoca degli incentivi GSE


Pubblicato il: 1/8/2026

L'avvocato Domenico Parrotta ha assistito la società semplice Padus. Gli avvocati Sergio Fienga, Marco Trevisan e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a.

Il contenzioso coinvolge la società semplice Padus e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) s.p.a. ed è stato deciso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9951/2025 (RG 187/2024), pubblicata il 16 dicembre 2025. La causa trae origine dalla richiesta di annullamento di una serie di provvedimenti assunti dal GSE nei confronti della Padus relativamente agli incentivi previsti per un impianto fotovoltaico sito nel comune di Tricerro (VC), identificato come FTV 216143. In particolare, la Padus aveva impugnato davanti al TAR per il Lazio il provvedimento GSE del 6 marzo 2020, che decretava la decadenza dell’impianto dalle più vantaggiose tariffe del Secondo Conto Energia e successiva ammissione a tariffe meno favorevoli del Quarto Conto Energia; inoltre, vi era stato un successivo recupero di incentivi tramite il provvedimento del 24 dicembre 2020. Dopo il rigetto avvenuto in primo grado ad opera del TAR Lazio (sentenza n. 17894/2023), la società ha proposto appello.

L’origine della controversia risale alla domanda presentata da Padus nel dicembre 2010 per accedere alle tariffe incentivanti, cui il GSE rispose richiedendo integrazioni documentali e fotografiche per dimostrare il completamento dell’impianto entro il 31 dicembre 2010. A seguito della produzione di ulteriori dichiarazioni, relazioni tecniche e fotografie da parte di Padus nel febbraio 2012, il GSE riconobbe nel febbraio 2012 la spettanza degli incentivi previsti dal Secondo Conto Energia. Tuttavia, nel 2017 il GSE ha avviato una nuova verifica, contestando la sufficienza delle fotografie originarie e la mancata dimostrazione (secondo le nuove valutazioni) dell’ultimazione dell’impianto al 31 dicembre 2010, con il conseguente provvedimento di decadenza dagli incentivi più favorevoli e recupero degli incentivi erogati in eccesso.

Nel giudizio di primo grado il TAR Lazio aveva ritenuto legittima l’azione del GSE, affermando che la società Padus non aveva fornito prova sufficiente circa la tempestiva conclusione dei lavori e che il potere di verifica e controllo di GSE, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011, giustificava il riesame a distanza di anni. Tale posizione è stata però riformata dal Consiglio di Stato, cui l’appellante ha dedotto numerose violazioni di legge, tra cui i principi sul legittimo affidamento, sui termini ragionevoli del procedimento e la natura dell’azione del GSE.

La pronuncia del Consiglio di Stato si è ricollegata a un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, una volta che un procedimento amministrativo di concessione degli incentivi si sia concluso positivamente dopo una compiuta istruttoria (come nel caso di specie nel 2012), il GSE non può rimettere indiscriminatamente in discussione i presupposti originari senza rispettare la disciplina e i limiti dell’autotutela previsti dall’art. 21-nonies della legge 241/1990. Il Collegio ha così distinto tra il potere di decadenza (che può essere esercitato solo in presenza di falsità o sopravvenienze) e il potere di autotutela, sottolineando come la rivalutazione dell’adeguatezza documentale compiuta dal GSE diversi anni dopo integrasse un annullamento d’ufficio parziale. In tal caso, la tempestività e l’esistenza di un interesse pubblico concreto devono essere puntualmente verificate.

La violazione del termine ragionevole per l’annullamento d’ufficio (oltre cinque anni dalla concessione dell’incentivo) è apparsa macroscopica al Collegio, che ha ritenuto tale circostanza da sola sufficiente per l’accoglimento del ricorso, senza necessità di approfondire ulteriori profili.

In accoglimento dell’appello di Padus, il Consiglio di Stato ha annullato i provvedimenti con cui il GSE aveva disposto la decadenza dagli incentivi più favorevoli e il recupero di somme ritenute indebitamente percepite, disponendo la riforma della sentenza del TAR Lazio. Conseguenza di questa decisione è la reintegrazione della società ricorrente nelle condizioni economiche iniziali di vantaggio garantite dall’originario accesso al Secondo Conto Energia. Le spese processuali del doppio grado sono state compensate tra le parti, in ragione della complessità della vicenda.