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GSE ottiene conferma sulla decadenza dagli incentivi fotovoltaici


Pubblicato il: 1/7/2026

L'avvocato Germana Lucia Riccarda Cassar ha rappresentato Emmeffe s.r.l. mentre gli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore Servizi Energetici GSE s.p.a.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9953/2025 (RG n. 7893/2024), si è pronunciato sull’appello proposto da Emmeffe s.r.l. contro Gestore Servizi Energetici - GSE s.p.a. in relazione alla decadenza dalla tariffa incentivante concessa per un impianto fotovoltaico a Francavilla Bisio (AL). Il caso si riferiva alla nota prot. GSE/P20170095478 del 12 dicembre 2017 con cui il GSE aveva disposto la decadenza dell’impianto dalle tariffe introdotte dal D.M. 19 febbraio 2007 e aveva previsto la restituzione degli importi riscossi.

La vicenda trae origine dalla concessione, nel 2011, della tariffa incentivante alla Emmeffe s.r.l. in ragione della dichiarazione di fine lavori al 28 dicembre 2010 nell’ambito del cosiddetto regime Salva Alcoa, che consentiva di beneficiare di condizioni più favorevoli per gli impianti entrati in esercizio entro metà 2011. Successivamente il GSE, effettuando un sopralluogo nel 2016 e sulla base di alcune difformità emerse dalla documentazione fotografica e tecnica presentata a corredo dell’istanza, ravvisava che i lavori non fossero realmente ultimati entro la data dichiarata, in particolare per la mancata installazione di collegamenti elettrici fondamentali e altri elementi essenziali dell’impianto. La società aveva comunque ottenuto un incentivo ridotto, ai sensi del D.M. 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia), con effetto dalla data di reale entrata in esercizio nel giugno 2011.

Di fronte alla decisione negativa del TAR Lazio n. 10533/2024, che aveva già accolto integralmente le tesi di GSE sul mancato rispetto delle procedure e non aveva ravvisato cause di illegittimità né questioni di costituzionalità, Emmeffe s.r.l. aveva avanzato appello sottolineando l’asserita inspiegata esclusione degli ulteriori elementi probatori prodotti e la sproporzione del provvedimento di decadenza rispetto alla sola eventuale decurtazione dell’incentivo. Il TAR aveva anche escluso l’applicazione retroattiva di una novella normativa che avrebbe consentito la decurtazione in luogo della decadenza.

Il Consiglio di Stato ha ripercorso la normativa di riferimento, chiarendo che la normativa Salva Alcoa richiedeva non solo la reale ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2010, ma anche la dimostrazione attraverso un dossier fotografico caricato tempestivamente sul portale GSE entro tale termine, specificando che la valenza probatoria privilegiata di tale documento non può essere successivamente surrogata da dichiarazioni di parte o altra documentazione non fotografica. Il Collegio ha evidenziato che la difformità tra immagini e realtà risultante dai sopralluoghi nel 2016 impediva di soddisfare tale requisito, e che la documentazione integrativa prodotta da Emmeffe era priva di data certa e dunque inidonea a confermare il rispetto dei termini.

La decisione conferma che la perdita dell’incentivo originario non configura autotutela amministrativa – per cui sarebbe necessaria la valutazione del legittimo affidamento del privato – ma integra piuttosto una decadenza per mancato rispetto di obblighi essenziali, senza rilievo di buona fede o affidamento, e costituisce solo il recupero di contributi non dovuti. Il Consiglio di Stato ha pertanto respinto l’appello di Emmeffe s.r.l. e confermato la legittimità della decadenza dall’incentivo, condannando la società al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, quantificate in 5.000 euro oltre accessori.

La pronuncia ribadisce il principio secondo cui l’onere della prova per l’accesso a regimi agevolativi grava integralmente sull’operatore privato, tenuto a rispettare le procedure e le modalità di prova richieste dalla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda. Le tariffe più favorevoli restano così precluse in caso di inosservanza delle condizioni formali, a vantaggio della certezza dei regimi pubblici di incentivazione energetica.